LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30508-2019 proposto da:
M.H., elettivamente domiciliato in Ispica (RG), contrada Garzalla, presso l’avv. GIUSEPPINA CICERO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. – M.H. è cittadino del Ghana. Si deduce, dall’insieme dei motivi svolti, che è dovuto fuggire dal suo paese, dopo che il padre aveva manifestato la volontà di attribuirgli in eredità la terra di famiglia, in quanto primogenito: decisione che suscitato la reazione degli altri fratelli, che lo hanno avvelenato, così che per guarire il padre lo ha dapprima ricoverato in un posto lontano dal villaggio e poi lo ha convinto a fuggire.
2. – Impugna una decisione del Tribunale di Catania che ha ritenuto inverosimile il racconto; ha escluso situazioni di conflitto armato in Ghana, ed ha escluso situazioni di vulnerabilità in caso di rimpatrio.
3. -Il ricorso è basato su due motivi. V’e’ costituzione tardiva del Ministero, che non deposita controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. – Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Il motivo in realtà contiene in sé più censure, in quanto lamenta sia violazione del dovere di cooperazione istruttoria sulla questione, in particolare, della mancanza di tutela legale, sia sulla protezione umanitaria.
Il motivo è inammissibile.
A prescindere dalla eterogeneità delle censure mosse: sono messe insieme in un unico motivo diverse censure, riferite a diverse rationes decidendi.
A prescindere da ciò, non si dice quali siano i fatti di cui il Tribunale avrebbe omesso l’esame, e se essi fossero controversi o decisivi.
Ed anche a ritenere che tali fatti fossero costituiti dalla omessa tutela legale, non è detto che si trattasse di un fatto controverso, dal momento che il ricorrente. non dimostra di avere posto la questione nella fase di merito: controverso è il fatto, che il giudice è tenuto ad esaminare, che sia stato allegato dalla parte. secondo motivo denuncia omessa valutazione di prove offerte al giudizio del Tribunale.
In particolare, si contesta ai giudici di merito di non avere valutato prove documentali prodotte sia ai fini della protezione umanitaria che sussidiaria.
Anche questo motivo è inammissibile.
Ma il motivo contiene anche denuncia della mancata indicazione delle fonti di riferimento su cui è basata la valutazione della situazione in Ghana: in particolare delle fonti, da cui è tratta la convinzione che in quel paese non vi sia un conflitto armato generalizzato.
Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. 8819/2020).
Qui difetta ogni riferimento alle fonti.
Il motivo va dunque accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie secondo motivo, dichiara inammissibile il primo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Catania, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021