LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26352-2019 proposto da:
T.P., S.F., DE.MA.GI., D.L., A.M. e DE.MA.PI., rappresentati e difesi dall’avv. CARMELA PAGANO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrenti –
contro
R.S.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza dell’8.1.2019 il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da R.S., condannava gli odierni ricorrenti al pagamento della somma di Euro 12.558,78 a saldo delle prestazioni di assistenza legale prestate dalla ricorrente in loro favore.
Con istanza del 4.4.2019 R.S. invocava la correzione dell’errore materiale del predetto provvedimento, nella parte in cui lo stesso non aveva riconosciuto alla professionista gli accessori di legge (spese generali, iva e cap).
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Brindisi accoglieva l’istanza di correzione, condannando gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese.
Ricorrono per la cassazione di detta decisione S.F., De.Ma.Gi., De.Ma.Pi., T.P., D.L. e A.M., affidandosi ad un unico motivo.
R.S., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 287 e s.s. c.p.c., perché la Corte di Appello li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese, nonostante la natura non decisoria, ma sostanzialmente ordinatoria, del provvedimento di correzione dell’errore materiale.
La censura è fondata, alla luce del principio, che mette conto ribadire, secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 28610 del 06/11/2019, Rv. 656089; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27340 del 29/12/2016, non massimaLu; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 28/03/2008, Rv. 602511).
In definitiva, il ricorso va accolto.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con eliminazione della statuizione sulle spese dal provvedimento impugnato.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura del procedimento e del fatto che la R. sia rimasta intimata nel presente giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 20/04/2006, Rv. 589411).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, elimina dal provvedimento impugnato la situazione sulle spese giudiziali. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021