Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33573 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8276-2020 proposto da:

D.C., D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO RIITANO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce ai ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.M., D.F., D.E., D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CARNEVALE, che unitamente all’avvocato ROSAPIETRINA SODDU, li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e DE.CL., DE.MI.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 5195/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 30/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Lette le memorie depositate dai controricorrenti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che D.C. e D.D. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5195 del 30 luglio 2019, cui hanno resistito con controricorso D.M., D.F., D.S. ed D.E., restando invece intimati De.Cl. e De.Mi.; Rilevato che in data 16 dicembre 2020, ad istanza congiunta delle parti costituite in questo giudizio, è stata richiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo tutti i condividenti, ivi incluse le parti intimate concluso un accordo bonario circa la divisione dei beni con atto di transazione e divisione del 30/10/2020;

Ritenuto che con decreto dell’11 febbraio 2021 è stata dichiarata l’estinzione del giudizio;

Considerato che con atto ad istanza congiunta degli stessi richiedenti, preso atto del decreto di estinzione, si è sottolineato che le parti avevano interesse ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo loro precipuo fine anche quello di porre nel nulla quanto statuito nella sentenza impugnata, dovendo prevalere la successiva determinazione convenzionale dell’assetto divisionale;

Rilevato che tale richiesta è stata reiterata nelle memorie dei controricorrentì depositate in prossimità dell’udienza, con le quali hanno aderito alla proposta del relatore;

Ritenuto che la richiesta appare meritevole di accoglimento e che pertanto debba, in accoglimento dell’opposizione, revocarsi il decreto emesso;

Ritenuto che tuttavia sussiste l’evidenza decisoria, relativa all’intervenuta cessazione della materia del contendere, alla quale può addivenirsi anche con ordinanza;

Rilevato che le parti nella loro istanza hanno riferito della volontà di compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Revoca il decreto di estinzione del giudizio, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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