Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.33576 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16992-2020 proposto da:

APIAF S.A.S. di T.D., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO LOVELLI e GIOVANNI LOVELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LACCO AMENO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PATALANO;

– controricorrente –

e contro

GI CA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 996/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La APIAF S.a.s. di T.D. & Co. (di seguito APIAFS S.a.s.) ha, a ministero dei propri difensori, avvocati Alfredo Lovelli e Giovanni Lovelli, proposto un primo ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 996 del 07/05/2020, emanata dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti del Comune di Lacco Ameno e della GICA S.r.l., e lo ha notificato il 10/06/2020 via PEC e depositato nella cancelleria di questa Corte il 26/06/2020.

Successivamente la stessa APIAF S.a.s. ha notificato ulteriore ricorso, di identico tenore e avverso la stessa sentenza del Tribunale di Napoli Nord, a ministero degli stessi difensori, alle stesse controparti Comune di Lacco Ameno e GICA S.r.l. e ne ha chiesto la riunione al precedente ricorso.

La APIAFS S.a.s. ha proposto, inoltre, un terzo ricorso, con gli stessi difensori, nei confronti delle due dette controparti (Comune di Lacco Ameno e GICA S.r.l.), ma ampliando il numero dei motivi di impugnazione, passati da uno (come nei due primi ricorsi) a tre. Questo ultimo ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di Lacco Ameno, o, meglio, non risulta prodotta, allo stato, la relativa cartolina di ritorno.

Il Comune di Lacco Ameno si è costituito ritualmente, con distinti controricorsi, avverso i primi due ricorsi, mentre la GICA S.r.l. è rimasta intimata.

I due ricorsi, successivi al primo, sono inammissibili, in quanto con la proposizione del primo ricorso la APIAFS S.a.s. aveva oramai consumato il potere d’impugnazione (si vedano, quale espressione di orientamento oramai costante: Cass. n. 24332 del 29/11/2016 Rv. 641900 – 01; n. 08306 del 12/04/2011 Rv. 617153 – 01).

Deve, pertanto, essere esaminato soltanto il primo dei tre ricorsi, ossia quello notificato il 10/06/2020 e depositato il 26/06/2020.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..

La proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

La APIAF s.a.s. ricorre con unico motivo così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 101,102,145,549 c.p.c. e art. 618 c.p.c., comma 1, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e (o) comunque per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (eccezione di omessa notifica al debitore e inesistenza giuridica della notifica al creditore) che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il debito del Comune di Lacco Ameno, terzo pignorato, nei confronti della GICA S.r.l. ed ha, pertanto accolto l’opposizione proposta dal Comune suddetto nei confronti della APIAF S.a.s. e l’ha condannata alle spese di lite, disattendendo le censure di rito relative all’omessa notifica alla GICA S.r.l. e al creditore procedente).

Il ricorso è inammissibile, per carente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e della contestuale proposizione di censure in diritto e in fatto, senza che sia possibile discernerle compiutamente e, inoltre, in quanto esso deduce quale omesso esame una circostanza, quella della notifica alla GICA S.r.l., debitrice esecutata, sulla quale l’accertamento giudiziale è certamente stato effettuato, tanto che il Tribunale di Napoli Nord ne ha, nella fase di merito, dichiarato la contumacia.

Il ricorso e’, inoltre, inammissibile laddove censura l’ordinanza del Tribunale collegiale in sede di reclamo sull’ordinanza di sospensione del giudice dell’esecuzione, in quanto detta ordinanza è priva del carattere della decisorietà essendo in facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito sull’opposizione esecutiva (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 – 01).

Con riferimento al vizio di omessa notifica al creditore procedente deve rilevarsene l’inammissibilità in quanto, come prospettato dall’ente pubblico controricorrente, alcun concreto nocumento ne è derivato alla APIAFS S.a.s., posto che essa nulla ha dedotto circa le decadenze e le preclusioni processuali in cui sarebbe incorsa a causa della mancata, e, comunque, irrituale notifica e quale concreto pregiudizio le abbia arrecato la stessa (quale espressione di un orientamento oramai costante si veda: Cass. n. 26419 del 20/11/2020 Rv. 659858 -01), posto che essa ha potuto partecipare attivamente a tutte le fasi processuali con pienezza di potere d’impulso, come risulta dalle difese da essa esposte.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Lacco Ameno, unica controparte costituita in questa fase di legittimità, come da dispositivo, tenuto conto sia del valore della controversia che dell’attività processuale espletata.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il cd. raddoppio del contributo unificato, ove effettivamente dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3.700,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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