LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23551-2015 proposto da:
S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA USL ROMA C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARNERA PRIMO 1 C/0 ASL RM C, presso lo studio degli avvocati BARBARA BENTIVOGLIO, GABRIELLA MAZZOLI e MARIA CRISTINA TANDOI, che la appresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2632/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 9776/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. BELLE’ ROBERTO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO;
visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da S.I. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città di reiezione della domanda di accertamento dell’illegittimità del rapporto di lavoro termine, più volte prorogato, intercorso con l’Asl Roma C e le conseguenti domande di conversione a tempo indeterminato e risarcimento dei danni.
La Corte territoriale escludeva che il rapporto, riguardante prestazioni di infermiere, avesse superato la durata di 36 mesi e che le proroghe o le causali fossero illegittime, ritenendo altresì che la causale indicata fosse coerente con necessità transitorie dell’ente pubblico.
2. S.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, non rubricato, con il quale sono state ribadire le ragioni di asserita illegittimità denunciate.
La Asl ha resistito con controricorso.
Successivamente alla fissazione dell’udienza di discussione la ricorrente rinunciava “al ricorso ed all’azione” cui seguiva accettazione della controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia comporta ex art. 390 ss c.p.c., l’estinzione del giudizio di cassazione, mentre l’accettazione della controparte impone di non provvedere sulle spese, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021