LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3701-2020 proposto da:
T.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2051/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/12/2019 R.G.N. 307/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da T.I., cittadino del Mali partito nel gennaio 2015 e arrivato in Sicilia nel giugno dello stesso anno, espatriato dopo esser rimasto vittima di aggressione violenta che lo aveva costretto ad un intervento chirurgico e per timore di ulteriori ritorsioni da parte della famiglia della ragazza con la quale aveva intrattenuto una relazione, figlia di un Imam aderente ad un gruppo di integralisti ( A.D.) violenti verso chi non rispetta le leggi islamiche, che era rimasta incinta ed era stata costretta ad abortire dal padre.
2. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso dopo aver rilevato che l’ordinanza del Tribunale del 25.1.2019 era stata comunicata in data 28 gennaio 2019 mentre il gravame, pur restando irrilevante in sé la circostanza che l’atto era una citazione e non come dovuto un ricorso, era stato depositato solo il 1 marzo 2019 quando il termine di trenta giorni per il deposito in cancelleria del ricorso era oramai irrimediabilmente decorso.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.T. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata audizione del richiedente asilo.
5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è censurata la sentenza per avere erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in capo al richiedente.
6. Il ricorso è inammissibile poiché in nessuna sua parte è denunciata l’erroneità della specifica ratio posta a fondamento della decisione.
6.1. Come si è sopra riportato nella parte in fatto il giudice di appello non ha proceduto all’esame del merito delle censure formulate nel ricorso poiché del tutto preliminarmente ne ha rilevato l’inammissibilità per tardività del deposito.
6.2. Tale essendo la ratio della decisione impugnata il ricorrente avrebbe dovuto specificatamente censurarla e non lo ha fatto con conseguente passaggio in giudicato della decisione stessa sull’unico punto deciso della tardività dell’appello senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese.
6.3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021