Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33586 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20550-2015 proposto da:

O.P. AGRI.DOC 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTORRE DI SANTAROSA 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI FIORE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CAMODECA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 416/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2015 R.G.N. 486/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Con sentenza del 13.5.15, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del tribunale di Cosenza del 5.3.14, ha rigettato l’opposizione della società in epigrafe a cartella relativa a contributi INPS per lavoratori agricoli per Euro 49.138.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto provata – sulla base dei prospetti interni dell’INPS – le dichiarazioni di manodopera telematicamente ricevute dall’INPS e ritenuto inoltre che tali atti avessero interrotto la prescrizione in quanto riconoscimento di debito.

Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi; l’INPS ha prodotto delega.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Con il primo motivo si deduce ex art. 360, comma 1, n. 4 nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., per aver consentito il deposito di nuovi documenti decisivi, peraltro non indicati nell’atto di appello e nell’indice del fascicolo.

Con il secondo motivo si deduce ex art. 360, comma 1, n. 5 vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver attributivo valore ricognitivo del debito alle denunce di telematiche di manodopera.

Il primo motivo è infondato. La decisione impugnata, infatti, si basa esclusivamente sul valore probatorio delle stampe dei prospetti prodotti dall’INPS sin dal primo grado, e non anche sulle dichiarazioni telematiche di manodopera (la cui esistenza è solo dedotta dalle dette stampe) che non risultano versate in atti. Non vi è stata dunque la produzione tardiva di documenti nuovi, ma solo la diversa valutazione del materiale probatorio già prodotti in primo grado, al quale però la corte territoriale ha attribuito valore probatorio diverso.

Il secondo motivo è inammissibile in ragione dei limiti al controllo della motivazione in cassazione, non essendovi un fatto discusso dalle parti ed ignorato dalla sentenza, ma solo la valutazione del rilievo giuridico di documenti processuali.

Nulla per spese non avendo svolto l’INPS attività difensiva.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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