LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2920-2020 proposto da:
U.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4407/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/10/2019 R.G.N. 2786/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
Con sentenza depositata il 16.10.19, la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame proposto da U.D., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento del locale Tribunale con cui venne respinta la sua domanda di protezione internazionale, basata sulle minacce e percosse ricevute a causa di un prestito non restituito.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ U., affidato a due motivi, cui resiste il Ministero dell’Interno con controricorso unicamente diretto alla eventuale discussione orale della controversia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
In base ai principi generali in tema di procura alle liti nel giudizio di cassazione deve rilevarsi, in via pregiudiziale, che la procura rilasciata al difensore per il presente giudizio, contenuta peraltro in foglio separato, non contiene alcuna indicazione della data di rilascio, né del provvedimento impugnato, sicché deve dichiararsene l’inesistenza e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Non essendovi stata alcuna attività difensiva del Ministero, non vi è luogo per provvedere sulle spese del presente giudizio.
Trattandosi di inesistenza (e non di semplice nullità) della procura, addebitabile al difensore, il raddoppio del contributo unificato grava su quest’ultimo e non sulla parte (v. Cass. sez. un. 15177/21).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021