LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
P.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato BANCHINI FRANCESCA;
– ricorrente principale –
COMUNE MONTECHIARUGOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’Avvocato BOER ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CONTI GIORGIO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
P.D.;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 653/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 999/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. BELLE’ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che ha concluso per l’estinzione.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, ha annullato le dimissioni rassegnate da P.D., dipendente del Comune di Montechiarugolo, in quanto rese in stato di turbamento psichico tale da comportare la sua transitoria incapacità di intendere e di volere. La Corte territoriale riteneva che la domanda di pagamento delle retribuzioni, avanzata anche a titolo risarcitorio, non fosse accoglibile, se non per il periodo successivo alla propria pronuncia e ciò in quanto tali retribuzioni, stante la natura sinallagmatica del rapporto, non potevano avere corso in mancanza della prestazione.
Infine, la sentenza disattendeva la domanda di ulteriori danni, in quanto il lavoratore non aveva impugnato in sede di legittimità il capo della pregressa sentenza di appello con cui era stato dichiarato inammissibile il quarto motivo di gravame, con formazione di giudicato interno sul punto. Negava comunque che fosse dimostrato, né che potesse ricavarsi dalla c.t.u., in quanto basata sulla prospettazione attorea, l’idoneità del comportamento datoriale pregresso a cagionare il turbamento psichico posto a fondamento della decisione.
2. P.D. ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso, contenente anche due motivi di ricorso incidentale, dal Comune di Montechiarugolo. Il P.M. ha depositato memoria, con la quale ha richiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
3. Prima della discussione le parti hanno depositato atti di rinuncia I ricorso principale ed a quello incidentale ed anche il P.M. in udienza ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La rituale rinuncia ed accettazione ai contrapposti ricorsi, principale ed incidentale, determina la declaratoria di estinzione del giudizio.
2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo appunto entrambe le parti reciprocamente rinunciato ed accettato senza riserve la rinuncia altrui.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021