Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33603 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5217/2020 proposto da:

C.O., G.M., R.A., elettivamente domiciliati in Roma, Viale L. Newton 112, presso lo studio dell’avvocato Simone Ariano che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.A., C.A., C.A. in persona curatore G.M.;

Procuratore Generale presso Corte Appello di Roma;

Procuratore presso Tribunale per i Minorenni di Roma;

– intimati –

nonché contro C.A., C.A., C.A. in persona del curatore avv. Marco Grazioli, in proprio e per mandato a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo, 61 Sc.d., presso il proprio studio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4515/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma ha promosso il 7/11/2017 un procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale e il collocamento di urgenza dei bambini in casa famiglia, con riferimento ai minori C.A. (nato il *****) e C.A. (nata l'*****), i cui genitori C.O., privo di lavoro e seguito dal SERT per problemi di tossicodipendenza, e M.G., casalinga, convivevano da dieci anni in una abitazione di campagna con la nonna e anche con due zii paterni ivi collocati agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti.

Il Tribunale dei Minorenni di Roma ha sospeso d’urgenza i genitori dalla relativa responsabilità e ha disposto la collocazione dei minori e il loro inserimento in una struttura di accoglienza, nominando tutore provvisorio il Sindaco di Tivoli.

Dopo la conferma dei provvedimenti provvisori il Pubblico Ministero ha chiesto l’apertura di un procedimento di abbandono estesa anche al terzo figlio della coppia, C.A., nato il *****, successivamente lui pure collocato in casa famiglia e affidato alla tutela del Sindaco di Tivoli.

Dopo la costituzione dei genitori e della nonna paterna, con sentenza del 13/2/2019 il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato l’adottabilità dei tre minori con divieto di incontri per i genitori.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello i genitori C.O. e M.G. e la nonna R.A., chiedendo la sospensione del procedimento e sostenendo l’effettivo ravvedimento dei genitori e l’idoneità della nonna, situazioni queste che occorreva consolidare nell’arco di un anno, a cui ha resistito l’appellato curatore speciale dei minori.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 4/7/2019 ha respinto il gravame a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza con atto notificato il 28/1/2020 hanno proposto ricorso per cassazione i genitori C.O. e M.G. e la nonna R.A., svolgendo due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 184 del 1983, art. 1, in considerazione dell’omessa valutazione del sopravvenuto impegno teso al recupero della capacità genitoriale.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di alcuni fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti: e cioè l’insussistenza di una particolare indegnità dei genitori e della nonna, la mancata disposizione di consulenza tecnica sulla capacità dei ricorrenti ad occuparsi dei minori, l’omessa sospensione del procedimento di adottabilità e la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 14.

Con atto notificato il 4/3/2010 ha proposto controricorso l’avv. Marco Grazioli, curatore speciale dei tre minori A., A. e C.A., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, anche per la tardiva proposizione del ricorso della L. n. 184 del 1983, ex art. 17 in relazione alla notifica della sentenza avvenuta il 4/7/2019, o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, in tema di “Diritto del minore ad una famiglia. Adozione e affidamento” al comma 1 prevede che avverso la decisione di primo grado il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione; che la Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronunci sentenza in camera di consiglio e provveda al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia; ed infine che la sentenza sia notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

Il comma 2 dello stesso articolo ammette il ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., del comma 1, nn. 3, 4 e 5, avverso la sentenza della Corte d’appello.

2. Come risulta dalla documentazione prodotta dal controricorrente sub 4 e 5, la sentenza della Corte romana è stata notificata, in forma integrale, dalla cancelleria a mezzo p.e.c. il 4/7/2019 alle ore 11.00 al difensore degli appellanti C.O., M.G. e R.A. ed è stata regolarmente ricevuta dal destinatario alle ore 11.10.

Il termine per proporre ricorso per cassazione, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva quindi il 3/9/2019 (martedì).

Il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 28/1/2020 e quindi tardivamente.

3. Tuttavia, prima ancora che inammissibile per tardività, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in assenza di deposito da parte del ricorrente della copia autentica del decreto impugnato notificato, corredato della relata di notificazione, non rinvenuta in atti e purtuttavia esistente, come dimostrato ut supra dal controricorrente.

A nulla rileva che la sentenza non sia sta “notificata a fini della decorrenza del termine breve” dalla controparte, come afferma il ricorrente a pagina 6, secondo capoverso, del ricorso, perché nella specie la sentenza è stata notificata a cura della cancelleria come prescritto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17.

L’improcedibilità del ricorso, secondo l’ordine logico-giuridico delle questioni (Sez. 3, n. 1389 del 22.01.2021, Rv. 660388 – 01; Sez. 3, n. 11091 del 13.05.2009, Rv. 608258 -01; Sez. 2, n. 9567 del 29.04.2011, Rv. 616902 -01; Sez. 3, n. 1104 del 20.01.2006, Rv. 587885 – 01) precede il tema della sua ammissibilità.

4. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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