Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33605 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30390/2020 proposto da:

R.D., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Pirrò in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. nella qualità di genitore esercente patria genitoriale su R.E. (minore);

Procura Generale Corte Appello Catanzaro;

Procura Repubblica Tribunale Minorenni Catanzaro;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto del 20/2/2020 il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e ha adottato provvedimenti a tutela della figlia minore R.E., figlia di genitori legalmente separati, maggiorenne dal dicembre dal 2020, affidandola in via esclusiva alla madre B.M. e sospendendo il padre, R.D., dalla responsabilità genitoriale.

2. Avverso il decreto ha proposto reclamo R.D., chiedendone la revoca, a cui ha resistito B.M., mentre il Procuratore generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

Con decreto del 26/6/2020 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il reclamo a spese compensate.

La Corte di appello ha ritenuto che fosse stata disposta correttamente la sospensione della responsabilità genitoriale in capo al padre, in ragione del suo atteggiamento iperprotettivo ed improntato a forme di controllo eccessive, che scaturiva da sentimenti di apprensione e convinzioni personali e si manifestava esteriormente in divieti e limiti repressivi dell’esplicazione della personalità della minore; secondo la Corte territoriale, la totale assenza sul piano affettivo e materiale del padre aveva compromesso in modo notevole la condizione psichica della figlia, impaurita anche di attraversare la strada da sola e di intrattenere rapporti normali con coetanei.

3. Avverso il predetto decreto del 26/6/2020, non notificato, con atto notificato il 24/11/2020 ha proposto ricorso per cassazione R.D., svolgendo due motivi.

Le parti intimate non si sono costituite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 333 e 337 ter c.c..

1.1. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, dall’istruttoria esperita non erano emersi maltrattamenti e abusi sulla minore, non ravvisabili in una impostazione educativa più severa rispetto allo standard.

1.2. Secondo il ricorrente, inoltre, era stato violato altresì il principio di bi-genitorialità, che si traduce nel diritto di ciascun genitore di essere presente in maniera significativa nella vita del figlio e nel reciproco interesse.

L’allontanamento del genitore doveva essere valutato solo come extrema ratio, mentre dovevano essere attivate tutte le misure previste dall’ordinamento con l’intervento delle adeguate strutture di assistenza.

1.3. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e si riferisce alla convivenza familiare ripristinata, dopo la separazione personale, nel periodo aprile 2017-maggio 2028, su richiesta della stessa signora B.M., per necessità di assistenza in seguito ad un infortunio al ginocchio.

2. La giovane R.E. ha raggiunto la maggiore età a dicembre del 2020.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, determinando, ancorché avvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla stessa (nella specie, in pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo), la cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda (Sez. 6 – 1, n. 23019 del 16/09/2019, Rv. 655417 – 01).

Nella fattispecie, a differenza del caso deciso dall’ordinanza sopra citata, la cessazione della materia del contendere si è verificata dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

2.2. Non è necessario valutare la soccombenza virtuale, ossia delibare incidentalmente l’originaria ammissibilità e fondatezza del ricorso.

Infatti, da un lato, non occorre provvedere sulle spese di lite, poiché l’intimata B.M. non si è costituita nel giudizio di legittimità; dall’altro, il presente procedimento è esente dal contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 10, comma 3, sicché non si rende necessario dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1-bis,dell’art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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