Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33611 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18649/2020 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 29 presso lo studio dell’avvocato Pacifici Chiara, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Brunello Gaudenzia, Wallnofer Gerda, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell’avvocato Bernardini Sveva, rappresentato e difeso dall’avvocato Boscarolli Tito, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 07/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia con decreto del 7 novembre 2019 ha respinto il reclamo avverso il decreto di affidamento esclusivo dei figli minori al padre, emesso dal Tribunale di Vicenza il 1 agosto 2019; e ciò dopo che precedenti ricorsi al medesimo Tribunale, seguìti dai relativi reclami alla Corte d’appello, erano stati già disattesi.

Avverso detto decreto la soccombente ha proposto ricorso, depositando anche la memoria.

Si difende con controricorso l’intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente formula nel suo ricorso i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu e art. 337-ter c.c., perché la corte territoriale ha ragionato solo nel senso di considerare il maggior interesse del minore, mentre questo non può indurre a trascurare tutti gli altri diritti, quale quello alla bi-genitorialità;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 337-quater c.c., perché la corte territoriale ha confermato il divieto di espatrio per le vacanze, senza valutare la inidoneità educativa della ricorrente;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu e art. 337-quater c.c., perché la conferma, da parte della corte territoriale, del divieto di espatrio rivela solo un intento punitivo verso la ricorrente;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 337-octies c.c., per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.

2. – Il decreto impugnato ha disatteso il reclamo, affermando che:

a) non è stata prospettata nessuna sopravvenienza rispetto all’emissione dei precedenti provvedimenti;

b) in ogni caso, va condivisa la decisione del Tribunale, in quanto corrispondente in pieno all’interesse dei minori, non privati affatto del diritto alla bi-genitorialità, in ragione dell’ampio diritto di visita materno; nessuna allegazione attiene alla inidoneità del padre; le decisioni assunte derivano unicamente alla condotta materna di sottrazione dei minori (di rilievo penale), mentre la lontananza dei genitori è frutto esclusivo dell’allontanamento della reclamante dall’Italia; il divieto di espatrio senza il consenso del padre deriva dalla conflittualità dei genitori, con i rischi a ciò connessi.

3. – Il ricorso è inammissibile.

La corte del merito ha esposto una duplice motivazione, avendo dapprima escluso la stessa allegazione di sopravvenienze, rispetto al precedente procedimento intrapreso dalla medesima ricorrente poco tempo prima; in secondo luogo, ha comunque ritenuto la correttezza della decisione di primo grado rispetto a tutte le norme che regolano la vicenda.

Ma tale decisione non si presta alle critiche esposte, che non rientrano, nonostante il richiamo di norme di legge, nell’ambito di vizi di legittimità deducibili per cassazione. Invero, costituisce, nella specie, ragione di inammissibilità del ricorso la riproposizione, sotto l’egida della violazione di legge, di questioni di puro fatto, inammissibili in sede di legittimità.

Inoltre, quanto al quarto motivo, occorre considerare come il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (e plurimis, Cass. 5 luglio 2016, n. 13716).

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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