In tema di visita del minore, le sue modalità restano affidate agli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito; ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.
Trattandosi di un provvedimento che difetta della definitività, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell’art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24433/2020 proposto da:
Z.A.A.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Ruo Maria Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Piazzoni Davide, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ezio n. 12, presso lo studio dell’avvocato Gassani Gian Ettore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2021 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
E’ proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 18 giugno 2020, il quale ha diversamente regolato il diritto di frequentazione tra il padre ed il minore, in collocamento prevalente presso la madre.
L’intimata si difende con controricorso.
Il ricorrente ha altresì depositato la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso deduce:
1) violazione degli artt. 2,3,30,31 e 32 Cost., 3 e 9 Conv. ONU sui diritti del fanciullo, 8Cedu, 7 e 24 Tfue, 337-ter c.c., per avere la corte territoriale richiamato il “buon senso”, invece che decidere secondo l’interesse del minore, nella specie pretermesso dal decreto impugnato, che avrebbe al contrario dovuto confermare il regime delle visite come articolato dal Tribunale;
2) violazione degli artt. 2,3,30,31 e 32 Cost., artt. 3, 9 e 18 Conv. ONU, 8 Cedu, 7 e 24 Tfue, 315-bis, artt. 316 e 337-ter c.c., per avere la corte territoriale violato il principio della bigenitorialità, quale diritto del minore all’apporto di entrambi i genitori in via paritetica, avendo confinato la relazione padre-figlio in angusti limiti in ragione della distanza logistica;
3) violazione dell’art. 111 Cost., 9 Conv. Strasburgo 25.1.1996 sull’esercizio dei diritti dei minori ratificata con L. n. 77 del 2003, 6 e 8 Cedu, artt. 78 ss. c.p.c., per non avere nominato un curatore speciale al minore, pur avendo la corte territoriale ritenuto sussistere il conflitto di interessi tra i genitori ed il figlio;
4) motivazione meramente apparente con nullità del decreto, in quanto non è percepibile l’iter logico seguito dal giudice del merito.
2. – Il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha premesso che la distanza fisica tra le abitazioni dei due genitori (Milano e Rieti) vada regolata, pur nel perdurante contrasto tra i genitori, in modo da mettere in primo piano le esigenze del figlio, come i medesimi mostrano di non saper fare, e che la situazione richiede dunque “buon senso, comune anche a persone che non hanno, come le parti, una laurea in ingegneria o non sono responsabili delle risorse umane di una prestigiosa azienda”: onde, anche in ragione dei mutamenti delle esigenze del minore in crescita, è necessario disporre “necessariamente un calendario di frequentazioni non molto dettagliato, lasciando alla maturità del padre e della madre il compito di effettuare adattamenti”, mentre la conflittualità tra i genitori continua ad avere indesiderabili ripercussioni sulla serenità del minore.
Tanto che ha sanzionato i medesimi ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c..
Quindi, fatte queste premesse, ha dettato il calendario delle frequentazioni ritenuto più opportuno.
Ha, infine, compensato le spese di primo e di secondo grado.
3. – Il ricorso è inammissibile.
I provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa mirano ad adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto. In aderenza al mutamento delle condizioni concrete, ed al fine di operare un regolamento degli interessi quanto più aderente alle esigenze materiali, l’ordinamento in taluni casi consente la riconsiderazione della situazione, ad opera dello stesso giudice che abbia provveduto o di un giudice superiore.
Sono le ipotesi in cui il soggetto, ove mutino le circostanze, ha il potere (ma potrebbe darsi anche il dovere) di ricorrere nuovamente al giudice, per chiedere la revoca, la modifica o l’integrazione del precedente provvedimento, che non si adatta più a regolare al meglio la mutata situazione di fatto.
Nel contempo, quindi, tali provvedimenti ammettono – mediante il reclamo ex art. 739 c.p.c. – di adire il giudice superiore per ottenere una decisione diversa, pur sulla base delle medesime risultanze processuali; ammettono altresì di instare per la revoca o la modifica del provvedimento ex art. 742 c.p.c..
Vi sono, infine, talune situazioni in cui il legislatore ha escluso persino questa non definitiva stabilità, non richiedendo neppure un mutamento delle circostanze per rimettere in discussione un dato regolamento giudiziale degli interessi: sono i casi in cui la scelta è stata quella, ispirata alla particolare delicatezza delle situazioni coinvolte, della continua ed aperta possibilità di riconsiderazione anche allo stato degli atti, sovente ad istanza del pubblico ministero.
Nel settore dei rapporti familiari, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto.
Ne deriva che nei provvedimenti, come quello impugnato, la definitività, in particolare, certamente manca.
Difettando, invero, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. sin da Cass. n. 8455/1993, n. 9757/1994, n. 19094/2007), i requisiti di decisorietà e definitività, i provvedimenti che regolino il diritto di visita, anche in sede di reclamo, non sono ricorribili ai sensi dell’art. 111 Cost..
Vertendosi, pertanto, in tema di visita del minore, le sue modalità restano affidate agli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito; ed il provvedimento, soggetto alle regole generali del rito camerale, è come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.
Trattandosi di un provvedimento che difetta della definitività, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensi dell’art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.
4. – Le spese seguono la soccombenza. Il procedimento è esente dal contributo unificato, non trovando applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021