LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1277/2020 proposto da:
H.M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Santini, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;
– ricorrente –
e S.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Elisa Nappi, per procura speciale rilasciata su figlio separato, da intendersi in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giorgia Celotto, sito in Roma, via Eurialo, n. 23.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte di appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, n. 1273/2019, pubblicata il 23 maggio 2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere Caradonna Lunella.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. H.S.M. aveva chiesto, con ricorso depositato il 7 aprile 2017, l’affidamento esclusivo delle figlie S.K.G., nata a ***** e S.M.L., nata a *****, entrambe nate dalla sua relazione oramai cessata con S.L..
2. Con decreto n. 1450 del 2019 il Tribunale di Tempio Pausania aveva disposto l’affidamento delle figlie ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale in maniera condivisa e collocazione prevalente presso il padre nell’abitazione sita in *****, regolamentando anche il diritto di visita della madre e ponendo a carico di quest’ultima l’onere di corrispondere un assegno di mantenimento di 300,00 Euro mensili complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie e con le ulteriori prescrizioni dirette ad entrambi i genitori di evitare di manifestare la loro conflittualità davanti le minori, di tenersi informati sulle stesse e di fornire una libera frequentazione delle figlie con tutti i familiari.
3. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il reclamo proposto il 9 marzo 2019 da H.M.S., ritenendo infondate entrambe le censure formulate dalla madre ed evidenziando da un lato che il padre non viveva in un immobile attiguo al locale notturno dove lavorava e che pur avendo la consulenza tecnica d’ufficio, espletata in primo grado dalla Dott.ssa M., messo in evidenza l’importanza della figura materna nella vita delle minori, aveva anche sottolineato che le minori non potevano affrontare in modo sereno un cambiamento così radicale, poiché prevaleva in loro il desiderio di stabilità ed affidabilità.
4. H.M.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
5. S.L. ha resistito con controricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., perché con la decisione assunta dai giudici di merito, le minori di fatto erano rimaste collocate presso la nonna paterna, vivendo il padre in un’abitazione differente e avendo il medesimo assunto, in relazione all’accudimento delle figlie, un atteggiamento del tutto delegante in favore della propria madre; non era stata nemmeno considerata la totale assenza della figura paterna nella vita delle figlie, in ragione dell’attività lavorativa svolta; i giudici di merito, inoltre, non avevano tenuto conto della grave avversità da sempre nutrita dalla madre del S. nei confronti della ricorrente, che si traduceva in un impedimento a svolgere a pieno il proprio ruolo di madre, come riscontrata dalla relazione dei Servizi Sociali di ***** del 2016.
1.1 Il motivo è inammissibile, perché la ricorrente censura la valutazione discrezionale del giudice di merito sull’affidamento delle figlie minori, che esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass., 4 novembre 2019, n. 28244).
Va ricordato, infatti, che la scelta della soluzione in concreto preferibile, nell’interesse della prole, quanto al collocamento della stessa presso l’uno o l’altro dei genitori separati, spetta al giudice di merito ed è censurabile in questa sede soltanto per omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 12 maggio 2015, n. 9633).
1.2 In proposito, va ribadito che “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale – posto, per la separazione, nell’art. 155 c.c., comma 1 e, per il divorzio, dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6 -, rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass., 23 settembre 2015, n. 18817).
1.3 Ciò posto, la decisione in esame risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, poiché nel caso in esame, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto i giudici di merito a statuire l’affido condiviso, con collocazione prevalente presso il padre e, soprattutto, dalla stessa è agevole riscontrare l’effettiva ponderazione e valutazione, ad opera della Corte territoriale, del comportamento posto in essere da entrambi i genitori, in relazione alla tutela dell’interesse primario delle due figli minori.
1.4 E’ utile ricordare che questa Corte ha affermato che, di fronte alle scelte insindacabili compiute dai genitori i quali, non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta (Cass., 12 maggio 2015, n. 9633, citata).
1.5 Ed infatti, nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno valutato che l’interesse delle figlie minori si realizzava preferibilmente con il loro collocamento presso il padre, e hanno affermato, con un iter motivazionale che non è stato minimamente censurato dalla ricorrente, che la circostanza che il S. avesse in uso un immobile adiacente al locale non significava che lo stesso, nei periodi in cui non lavorava come barman in un locale a *****, non vivesse a ***** presso la casa della madre e che, tale collocazione, così come l’atteggiamento delegante del padre in favore della nonna paterna, erano correlati, piuttosto, alla difficoltà del padre di conciliare il suo lavoro notturno con l’impegno familiare delle bimbe e che la situazione non era tale da affermare che di fatto vi era stato un affidamento diretto alla nonna paterna e ciò tenuto conto dell’affidamento condiviso disposto dai giudici di merito, comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale dei minori.
Non sussiste, quindi, alcuna contraddizione nella motivazione della Corte d’appello non avendo i giudici di merito affermato, come dedotto dalla ricorrente, che il collocamento delle minori presso il padre fosse meramente formale, né viene in rilievo l’inadeguatezza della madre a svolgere il ruolo di genitore affidatario, avendo i giudici di merito disposto l’affidamento condiviso delle figlie, che presuppone, per l’appunto, una motivazione in positivo sulla idoneità di entrambi i genitori affidatari.
1.6 La ricorrente, inoltre, trascura del tutto di censurare la motivazione della Corte d’appello, laddove ha affermato, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, che, all’attualità, era conforme all’interesse delle minori mantenere la stabilità e l’affidabilità dell’ambiente di vita attuale nel paese di origine di *****, pur a fronte di un significativo legame affettivo con la madre, mettendo in evidenza che le minori erano state affidate alla nonna paterna fin dal 10 dicembre 2015 e non mettendo in dubbio alcuno la serietà dei motivi che avevano determinato il trasferimento della ricorrente in Svizzera.
Anche l’atteggiamento denigratorio della nonna paterna, posto in essere nei confronti della madre, certamente significativo, è stato tenuto in considerazione dai giudici di merito – sia di primo grado con la prescrizione di evitare che gli incontri tra le figlie con i familiari fossero ragione di tensione, in particolare tra la madre e la nonna paterna; sia di secondo grado – e, tuttavia, è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse delle minori ad avere una stabilità creatasi negli anni della loro vita trascorsi nel paese di origine.
D’altra parte, la stessa ricorrente afferma che, a seguito del ripetuto intervento degli operatori coinvolti, la nonna affidataria sembrava avere compreso il proprio ruolo e la necessità di collaborare per il recupero della relazione madre-figlie nel superiore interesse delle minori e nella prospettiva di un pieno recupero del ruolo dei genitori (pag. 5 del ricorso per cassazione).
1.7 Ciò, peraltro, nel rispetto del principio della bigenitorialità, atteso il disposto affidamento condiviso, che va inteso come presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 8 aprile 2019, n. 9764; Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 22 maggio 2014, n. 11412).
La Corte territoriale, dunque, nella scelta del genitore collocatario, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli minori e deve seguire la soluzione che risulti essere la più idonea a garantire la formazione della loro corretta personalità ed il loro armonico sviluppo psicofisico, previa valutazione di tutti gli elementi che possano influire su tale risultato (Cass., 27 giugno 2006, n. 14840).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021