Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33616 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13731/2020 proposto da:

F.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Marini, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giacomantonio Russo Walti, in Roma, Piazza G. Mazzini, n. 27;

– ricorrente –

e D.P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Alfonsi, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di L’AQUILA, n. 314/2020, pubblicato il 29 aprile 2020, non notificato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere Caradonna Lunella.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con il decreto impugnato, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da F.E. avverso il provvedimento del Tribunale di Teramo n. 19442/2019 del 24 dicembre 2019, che aveva disposto l’affidamento esclusivo al padre del figlio D.P.S., nato a Teramo 11 marzo 2014, dalla relazione con D.P.S., regolamentando il diritto di visita della madre con le modalità indicate dalla consulenza tecnica d’ufficio e con il coinvolgimento dei Servizi Sociali.

2. La Corte ha affermato che non era necessaria la nomina di un curatore speciale non essendo stata adottata alcuna pronuncia limitativa o ablativa della responsabilità genitoriale, per cui il bambino era rappresentato da entrambi i genitori; che il provvedimento impugnato si fondava esclusivamente sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e sull’attuale stato di salute psichica della F., che il D.P. si recava a Milano per motivi di lavoro soltanto per tre giorni a settimana e durante la sua assenza il bambino era accudito dai nonni.

3. F.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. D.P.S. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai motivi di gravame contenuti nel reclamo in relazione alla erroneità/superficialità della consulenza tecnica d’ufficio.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. e art. 132 c.p.c.; degli artt. 2,3,29 e 30 Cost. e 8CEDU, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non potendo essere delegata ai Servizi Sociali la determinazione dei tempi e delle modalità del diritto di visita della madre.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c.; degli artt. 2,3,29 e 30 Cost., artt. 9, 18, 27 e 29 C.R.C., recepita dall’Ordinamento Italiano con la L. n. 176 del 1991, 8 CEDU e art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non essendo conforme all’interesse del minore lasciare ai Servizi Sociali la determinazione delle modalità di relazionarsi madre – figlio.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte d’appello, con motivazione assente, confermato anche con riferimento alla delega ai Servizi Sociali la decisione di primo grado, senza tenere conto delle censure mosse dalla difesa della F. e delle richieste con le quali si evidenziavano le carenze del Servizio Sociale che non aveva fatto una valutazione sulla possibilità di normalizzazione del rapporto madre – figlio e non avevano formulato una proposta di progetto mirato sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte d’appello ritenuto che il padre fosse costantemente presente, in contrasto con la documentazione prodotta e senza nessun tipo di accertamento, omettendo di prendere in considerazione un fatto decisivo nell’interesse del minore.

6. Con atto depositato in data 14 settembre 2021, la ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

7. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dal procuratore della ricorrente e da quest’ultima, ed è stata accettata, con la sottoscrizione del resistente e del suo procuratore.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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