LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16243/2020 proposto da:
I.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Luisa Di Zenzo, congiuntamente all’Avv. Ester Iacobucci Forgione, giusta procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
e R.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi de Nucci, giusta procura speciale allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Martina Pezza, in Roma, via Oslavia, n. 39;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di appello di BRESCIA, n. 124/2020, pubblicato il 20 febbraio 2020, non notificato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. Con decreto del 20 febbraio 2020, la Corte di appello di Brescia ha accolto parzialmente i reclami, principale proposto da R.S. ed incidentale proposto da I.A., avverso il decreto n. 7012/2019 emesso il 10 luglio 2019 dal Tribunale di *****, che aveva affidato la figlia minore C., nata il *****, dalla loro unione di fatto, ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e aveva regolamentato il diritto di visita del padre, stabilendo, che quanto al contributo di mantenimento della figlia a carico del padre, era esaustiva la suddivisione delle spese straordinarie in misura pari al 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
2. La Corte di appello di Brescia, con il decreto impugnato, ha cambiato la regolamentazione del diritto di visita per il periodo estivo, con la previsione di quattro settimane anche non consecutive previa comunicazione entro il 30 aprile e ha stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 900,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di *****; ha, inoltre, autorizzato il padre a iscrivere la figlia presso il ***** e alla ***** per il tramite del *****, con compensazione delle spese di lite.
3. Per quel che rileva in questa sede, la Corte di merito ha rigettato la richiesta di collocamento alternato della minore con cadenza settimanale e quella formulata in via subordinata dal padre, di affidamento a sé in via prevalente, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che aveva motivato adeguatamente sul collocamento prevalente della minore presso la madre, della tenera età della minore e della necessità di non alterare la situazione esistente, alla luce dello stato di serenità della minore, rilevato dal consulente tecnico e da entrambi i genitori.
4. I giudici di secondo grado hanno, inoltre, disposto un assegno di mantenimento in favore della figlia e a carico del padre, in considerazione del tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori e del principio di proporzionalità del contributo ai redditi di ciascuno, anche in considerazione del fatto che le spese straordinarie non coprivano l’intera gamma delle necessità della figlia, come quelle di alloggio e vestiario, e dell’età della minore (nove anni); hanno, infine, compensato per la metà le spese e le competenze professionali del primo grado, condannando I. al pagamento della restante metà, liquidata in Euro 2.000,00, oltre accessori, attesa la soccombenza prevalente di quest’ultimo.
5. I.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6. R.S. ha resistito con controricorso.
7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis e ter e il vizio di motivazione apparente in relazione al rigetto della domanda di collocamento alternato paritario.
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 316 bis c.c. e art. 337 ter c.c., comma 4, e il vizio di motivazione apparente riguardo alla previsione di un contributo al mantenimento della minore, non avendo la Corte di appello rispettato il principio di proporzionalità e il principio che l’attribuzione del beneficio economico in favore di uno di essi deve essere motivato in considerazione di tutti, e non solo di alcuni, dei presupposti indicati dall’art. 337 ter c.c., comma 4, nn. da 1) a 5), sulla scorta di allegazioni che devono essere fornite dalla parte richiedente.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 316 bis e 337 ter c.c. e la nullità della sentenza per insufficiente e illogica motivazione circa l’attribuzione e la misura del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre.
4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 92,112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 329 c.p.c., avendo la Corte d’appello condannato il I. al pagamento delle spese processuali, in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e non essendosi mai verificata una sua soccombenza ed essendo, peraltro, errato e contraddittorio il riferimento alla “soccombenza prevalente”.
5. Con memoria del 9 settembre 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
6. La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori del ricorrente e da quest’ultimo, ed è stata accettata, con la sottoscrizione della controricorrente e del suo procuratore. Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la possibilità di compensare le spese di lite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021