LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VANNUCCI Marco – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16047/2015 r.g., proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona della Dott.ssa C.C., nella indicata e documentata qualità, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Alessandro Lepri, e Maria Luisa Casotti Cantatore, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla via Bressanone n. 3;
– ricorrente –
contro
STEGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in *****, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore B.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Francesco Amerini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Ginori n. 26;
– controricorrente –
e N.P.; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APEPLLO DI FIRENZE;
– intimati –
nonché, ex art. 332 c.p.c.:
F.A.; R.D.; FA.MA.; T. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– non costituiti –
al quale risulta abbinato il successivo ricorso proposto da:
F.A., e R.D., rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Massimo Ceciarini, e Fabio Veroni, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via D. Chelini n. 5;
– ricorrenti –
contro
STEGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in *****, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore B.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato Francesco Amerini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grosseto, alla via Ginori n. 26.
– controricorrente –
e nei confronti di:
fa.va., quale commissario liquidatore di Stegi s.r.l. in liquidazione; B.S., quale liquidatore giudiziale di Stegi s.r.l. in liquidazione; BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
N.P.; T. S.R.L.; FA.MA.; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
avverso il decreto n. cron. 643/2015, della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositato il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, De Matteis Stanislao, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
nonché di F.A. e R.D..
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 20 aprile 2015, la Corte di appello di Firenze respinse, dopo averli riuniti, i due reclami separatamente proposti da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonché da F.A., R.D., T. s.r.l. e Fa.Ma., contro il provvedimento del 21 ottobre 2014 con cui il Tribunale di Grosseto ebbe ad omologare il concordato preventivo proposto da Stegi s.r.l..
2. Per la cassazione del suddetto decreto hanno proposto autonomi ricorsi: a) Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con atto notificato il 12 giugno 2015 e recante due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Stegi s.r.l. in liquidazione; b) F.A. e R.D., con atto notificato il 16/18 giugno 2015, con sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resiste, con controricorso, la sola Stegi s.r.l. in liquidazione. Sono rimasti meri intimati tutti gli altri destinatari delle notificazioni di ciascuno di quei ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei separati ricorsi, ex art. 335 c.p.c., entrambi concernenti l’impugnazione del medesimo decreto, fin da ora rimarcandosi, peraltro, che, come ancora ribadito da Cass. n. 394 del 2021, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 15582 del 2020; Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), “il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia, quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi”. Nella specie, il ricorso del F. e della R., cronologicamente successivo a quello di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così da considerarsi, dunque, incidentale, risulta comunque tempestivamente proposto.
2. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ciascun ricorso, poi, si osserva che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha depositato, allegandola alla “nota di deposito documentale ex art. 372 c.p.c., comma 2” del 10 maggio 2021, previamente notificata alla controparte, “copia autentica della sentenza del Tribunale di Grosseto, n. 1/2018, depositata /’1.3.2018, non opposta e certificata in tale forma dalla Cancelleria del Tribunale di Grosseto in data 4.5.2021”. Con tale decisione, pronunciata nella pendenza del presente giudizio di legittimità, il menzionato tribunale dichiarò il fallimento della Stegi s.r.l. in liquidazione, già in concordato preventivo, previa risoluzione del concordato stesso per inadempimento; rendendo, così, secondo la banca, “non più rilevante e priva di effetti sostanziali la presente causa”, in cui essa chiese la cassazione del decreto del 20 aprile 2015 con cui la Corte di appello di Firenze ebbe ad omologare il concordato preventivo proposto da Stegi s.r.l. in liquidazione.
2.1. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che: i) la sopravvenuta dichiarazione del fallimento dell’imprenditore comporta l’inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo da lui proposto e, comunque, l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo L.Fall., ex art. 18 assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato (cfr. Cass., SU, n. 9146 del 2017); ii) l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo (cfr. Cass. n. 3934 del 2016. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche le più recenti: Cass. n. 18464 del 2018; Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 17175 del 2020).
2.2. Pertanto, alla stregua di tali principi, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio (art. 382 c.p.c., comma 3) perché, attesa la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della Stegi s.r.l. in liquidazione, pronunciata in data 1 marzo 2018, previa risoluzione per inadempimento del medesimo concordato preventivo dalla stessa proposto e della cui omologazione in questa sede ancora si discute, il presente giudizio di legittimità non può essere proseguito.
3. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate fra le partì costìtuìte, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto alla data di deposito di entrambi i ricorsi oggi riuniti, della causa di loro improseguibilità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi oggi riuniti, cassa senza rinvio il decreto impugnato e compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021
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