Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33630 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3681-2020 proposto da:

D.S., domiciliato in ROMA piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 3679/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 09/12/2019 R.G.N. 313/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso proposto da D.S., cittadino del ***** proveniente dalla regione di *****, fuggito attraverso l’Algeria e poi la Libia, da un campo di addestramento militare nel quale era stato forzatamente portato ancora minorenne da uno zio.

2. Il Tribunale di Trieste ha ritenuto poco attendibile il racconto del richiedente asilo che non avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, affidata ad un racconto generico e impreciso dal quale emergeva un rapporto tormentato con uno zio ed una superficiale descrizione degli eventi.

3. Per la cassazione del provvedimento propone ricorso D.S. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria tardiva di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel timore, in caso di rientro in patria, di essere assoggettato a trattamenti disumani e degradanti da parte di gruppi armati ***** dai cui campi militari si era sottratto fuggendo. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe trascurato di ordinare l’esibizione di documenti, di acquisire informazioni sulle questioni dedotte in giudizio nonostante il circostanziato racconto esposto anche in sede di audizione del richiedente.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata l’errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 da parte del Tribunale nel valutare le dichiarazioni del ricorrente rispetto al suo vissuto; non ha tenuto conto del fatto che questi, scarsamente istruito, al momento dell’arrivo in Italia era ancora minorenne e perciò meritevole di tutela anche in base alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ed adolescenza.

3. Con il terzo motivo è denunciata l’errata applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 9 e art. 8 poiché è stato negato ogni approfondimento istruttorio anche officioso con COI (“country of origin information”) aggiornate e specifiche utili anche ai fini della valutazione di attendibilità dei fatti narrati dal richiedente.

4. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, il D. denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per avere il Tribunale trascurato di considerare la particolare condizione di vulnerabilità del richiedente fuggito da una situazione particolarmente sfavorevole che non è stata oggetto di specifica indagine e parte di un documentato percorso di integrazione in Italia del pari non considerato.

5. Le censure da esaminare congiuntamente sono fondate.

5.1. Il Tribunale – in disparte il fatto che non ha svolto alcun accertamento per verificare l’età del richiedente all’atto del suo arrivo in Italia tenuto conto del fatto che questi aveva dichiarato di essere nato nell'***** e di essere giunto in Italia nel giugno del 2017 ha del pari trascurato di svolgere ogni necessario approfondimento sulla situazione dei campi di addestramento militare in ***** e sull’esistenza di modalità di reclutamento coattivo anche di minori.

Si tratta di verifiche indispensabili per poter valutare l’attendibilità del racconto del richiedente ed operare una valutazione consapevole dei rischi connessi ad un rimpatrio nel contesto familiare che, sulla base del racconto del richiedente, avrebbe dato luogo proprio a quel reclutamento.

5.2. In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. In tema di protezione sussidiaria, poi, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (cfr. Cass. 25/07/2018 n. 19716). Evidentemente, una volta che il richiedente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (cfr. Cass. n. 19177 del 2020).

6. In conclusione il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento cassato deve essere rinviato al Tribunale di Trieste che, in diversa composizione, si atterrà ai principi sopra esposti.

6.1. Al giudice del rinvio, inoltre, è demandata la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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