LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 539-2016 proposto da:
EUROSPLENDORE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 93, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FAVARA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 706/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2015 R.G.N. 3990/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 706 del 2015, la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione a cartella portante un credito dell’INPS per contributi omessi;
2. avverso tale sentenza la s.r.l. Eurosplendore ha proposto ricorso, affidato a due motivi, avvero il quale l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
3. con il primo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione ed errata applicazione della legge processuale, in riferimento all’ammissibilità delle deduzioni istruttorie e al conseguente utilizzo, ai fini della decisione, delle prove illegittimamente acquisite; con il secondo si deduce violazione ed errata applicazione delle norme di diritto nonché dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro applicabili, per avere la Corte di merito omesso di interpretare cum grano salis le norme attinenti al rapporto fra fonti di diverso grado applicabili;
4. il primo motivo è inammissibile lì dove, trascurando la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), la parte ricorrente pretende ancora sindacabile, col ricorso per cassazione, il vizio di insufficiente motivazione;
5. né la doglianza può essere convertita nel diverso vizio contemplato dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che rende censurabile per cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014);
6. il fatto storico, incluso nel thema decidendum o nel thema probandum, non va confuso con i singoli aspetti della complessiva ricostruzione fattuale, idonei a inclinare in un senso piuttosto che in un altro la valutazione del medesimo fatto controverso, non configurandosi in tal caso un omesso esame del tema storico, ma solo un apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte ricorrente, apprezzamento insindacabile anche a mente del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
7. quanto ai profili di censura per violazione di legge, questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti, dianzi specificati, del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (fra tante, Cass., nn. 24155 del 2017 e 3340 del 2019);
8. nella specie, le censure incorrono precisamente nella confusione appena chiarita, dal momento che, pur formulate con riferimento a presunte violazioni di legge, si pretende in realtà di revocare in dubbio l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito;
9. del pari inammissibile è il secondo mezzo d’impugnazione, sia perché si censura genericamente l’interpretazione del contratto collettivo nazionale di categoria, senza altra specificazione, al riguardo, in ordine al CCNL ratione temporis applicabile e ai canoni interpretativi violati, sia perché si introduce la richiesta di un riesame del merito sulla tipologia dell’attività agli effetti dei criteri adottati per assumere, nella specie, la deroga all’orario settimanale, criticando un’interpretazione meramente concettuale avulsa dalla norma di riferimento; infine, perché analogo apprezzamento di merito si richiede in ordine alla mancata considerazione della necessità di interpretare e computare i conteggi applicati ai dipendenti su base oraria e non giornaliera;
10. in conclusione, il ricorso è da rigettare;
11. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021