Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33638 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4777-2016 proposto da:

D.L.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9248/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/11/2015 R.G.N. 28812/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 9248 del 2015, il Tribunale di Napoli, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, rigettava il ricorso proposto dall’attuale ricorrente, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 6, volto all’accertamento dei requisiti sanitari dell’indennità di accompagnamento;

2. avverso il provvedimento, D.L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, avverso il quale resiste con controricorso, l’INPS.

CONSIDERATO

CHE:

3. si denuncia violazione degli artt. 149 e 445 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non avere il giudice territoriale, nonostante la specifica deduzione di nuove certificazioni sanitarie acquisite dopo l’esame peritale, ritenuto di dare conto dell’aggravamento risultante da detta documentazione sanitaria, in violazione dell’art. 149 c.p.c.;

4. il ricorso è da accogliere;

5. il giudice territoriale ha applicato l’art. 149 c.p.c., in continuità con i precedenti di questa Corte (fra tante, Cass. n. 30860 del 2019 e ivi ulteriori precedenti) che hanno ritenuto pienamente compatibile la disposizione con i giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., in considerazione della ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, tuttavia, dalla motivazione che sorregge la sentenza impugnata, risulta del tutto omesso, ai fini dello scrutinio del dedotto aggravamento, l’esame della condizione sanitaria, diversa dalla condizione originariamente indicata nel ricorso per ATP, emergente dagli approfondimenti diagnostici (del *****) ai quali l’assistita si era sottoposta dopo l’esame peritale dell’ausiliare officiato in giudizio;

6. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessario un nuovo esame, la causa va rinviata al giudice designato in dispositivo che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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