Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.33640 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11050-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABBRUZZO, e per L’AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PESCARA (già

USP), in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/11/2016 R.G.N. 459/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 3 novembre 2016, la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione resa dal Tribunale di Pescara e accoglieva la domanda proposta da C.R. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Pescara, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia per l’insegnamento nella scuola primaria e per il sostegno, con il medesimo punteggio maturato all’atto della cancellazione, relativamente al triennio 2014/2017;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto nel merito, affermata la propria giurisdizione e la procedibilità del ricorso per essere il contraddittorio limitato alle parti in giudizio, doversi considerare ancora vigente e non abrogata dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. C), la disposizione di cui al D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, conv. con modif. in L. n. 143 del 2004 che consentiva, a domanda degli interessati da presentarsi nei termini previsti, il reinserimento dei docenti cancellati dalle predette graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono il MIUR, l’Ufficio scolastico regionale e l’Ambito territoriale della Provincia di Pescara, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la C..

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il Ministero e gli Uffici ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, art. 1, comma 4 conv. con modif. in L. n. 143 del 2004, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. C), nonché dei D.M. n. 42 del 2009 e D.M. n. 44 del 2011, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la perdurante vigenza della norma ammissiva del reinserimento a domanda stante il carattere ad esaurimento delle graduatorie, da ritenersi tale da escludere, anche in base ad espresse previsioni di legge cui si conformano i decreti ministeriali, nuovi inserimenti e sancire di contro la definitività della cancellazione;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 20, e D.L. n. 216 del 2011, art. 14, comma 2 ter, il Ministero e gli Uffici ricorrenti ripropongono la censura di cui al motivo che precede in relazione alla normativa indicata in rubrica, intesa, a loro dire, a ribadire l’impossibilità di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte a muovere dalla sentenza n. 28250 del 27.11.2017 che, dato conto del complessivo quadro normativo applicabile alla fattispecie, dal quale emerge che al disposto del D.L. n. 97 del 2004, art. 1, comma 1 bis, si è fatto costante riferimento, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti a “ad esaurimento”, per indicare tempi e modalità dell’aggiornamento delle stesse, ha concluso nel senso dell’applicabilità della disposizione in questione, concernete il reinserimento in graduatoria a domanda dei docenti cancellati, alle graduatorie ad esaurimento;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Sergio Galleano.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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