LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32636-2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 3275/2019 emesso dal TRIBUNALE DI LECCE depositato in data 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
A.H., cittadino della ***** ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese, per il timore di essere ucciso dai familiari di due donne che il ricorrente aveva inavvertitamente investito nel corso della propria attività di autista di camion;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento A.H. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Lecce, che l’ha rigettato con decreto in data 19/9/2019;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria rivendicata; 2) dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
tale decreto è stato impugnato per cassazione da A.H. con ricorso fondato su cinque motivi;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
Che:
appare indispensabile, ai fini della decisione, acquisire dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Lecce il fascicolo d’ufficio relativo alla causa in esame.
PQM
Manda la Cancelleria di questa Corte a richiedere alla Cancelleria Civile del Tribunale di Lecce il fascicolo d’ufficio relativo alla causa in esame.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021