Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33650 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano A. – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31072-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, CF:

CNSNNL79D50F537V: PEC: (Ndr: testo originale non comprensibile) che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1717/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

CHE:

Il Collegio, riconvocatosi il giorno 8 novembre 2021, alle ore 17 per nuova deliberazione dopo la camera di consiglio del 17 marzo 2021, ha rilevato che la Cancelleria non ha comunicato l’avviso di fissazione dell’adunanza al Difensore della parte ricorrente presso la PEC, ancorché Ella lo avesse indicato unitamente al Codice Fiscale;

che la comunicazione dell’avviso è stata fatta in cancelleria sull’erroneo presupposto che quelle indicazioni non figurassero nel ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

pertanto la decisione sul ricorso non può avvenire e che occorra rinviare a nuovo ruolo la trattazione per un’adunanza per la quale si comunichi l’avvisto ritualmente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 8 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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