Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33657 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27030-2020 r.g. proposto da:

M.W., (cod. fisc. CUI *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Guglielmo Tortarolo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa n. 30.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato in data 15.8.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/9/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da M.W., cittadina della *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. Il decreto, pubblicato il 15.8.2020, è stato impugnato da M.W. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

3. Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso.

E’ stato depositato in data 10.9.2021 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte del ricorrente per mezzo del difensore Avv. Tortarolo, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia e comunque sottoscritta dalla ricorrente.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.

Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, in mancanza di difese da parte dell’amministrazione intimata. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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