Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33666 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28312/2020 proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Labbro Francia, in forza di procura alle liti in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di LECCE n. 363/2020, pubblicata in data 23 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 23 aprile 2020, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da D.D., nato in *****, avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2018, con la quale il Tribunale di Lecce aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d’origine perché, alla morte del padre, il capo del suo villaggio voleva che egli vendesse la casa ricevuta in eredità dal genitore e che, per tale motivo, era stato pure picchiato; che egli aveva denunciato il capo villaggio, che era stato arrestato, ma dopo un poco di tempo era stato rilasciato; che il comandante della stazione di polizia lo aveva avvertito che l’unica soluzione era quella di lasciare il villaggio; che il capo villaggio si era comunque impossessato della sua casa e che aveva timore che, in caso di rientro in patria, il capo villaggio lo avrebbe cercato per ottenere i documenti di proprietà della sua casa, che aveva con sé.

3. La Corte di appello di Lecce ha ritenuto condivisibile la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente della Commissione e del Tribunale e, a fronte della complessiva inattendibilità dell’appellante, ha escluso la sussistenza della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); i giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato, alla luce dell’indagine officiosa svolta in ragione delle fonti richiamate, che la situazione generale del paese non risultava caratterizzata da violenza indiscriminata tale da determinare un rischio effettivo per la popolazione civile, tenuto conto anche della situazione personale del richiedente ed ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di particolari profili di vulnerabilità con riferimento all’attuale situazione personale del richiedente e di un percorso di integrazione nel contesto italiano, nonostante i tre anni di permanenza in Italia.

4. D.D. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 35 bis, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte valutato la domanda di protezione internazionale e le domande gradate genericamente, senza considerare le prove disponibili e senza un esame autonomo della posizione individuale e per avere fatto riferimento ad informazioni tratte da fonti non aggiornate.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Ed invero, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul plano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (Cass., 7 luglio 2021, n. 19377).

1.3 Nel caso in esame la Corte ha correttamente proceduto all’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti la Commissione territoriale di Lecce e al Tribunale e ha ritenuto la narrazione vaga e superficiale, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla vicenda personale allegata a sostegno della domanda, reputata comunque inidonea a giustificare il prospettato timore di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di una persecuzione personale e diretta o di un danno grave, inteso nel senso di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

La Corte di merito, in particolare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente e la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), affermando specificamente che solo nel nord-est della Nigeria ricorreva una situazione di violenza indiscriminata a causa degli attacchi del gruppo terroristico di ***** e che nella zona di provenienza del ricorrente (l’Edo State), situato nella zona meridionale del Paese, non risultavano esistere veri e propri conflitti di tipo religioso, piuttosto emergendo alcuni conflitti che coinvolgevano da un lato il Governo e dall’altro le compagnie petrolifere.

1.4 L’apprezzamento in tal modo compiuto integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oppure per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., 2 luglio 2020, n. 13578; Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

Una volta espresso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, il giudizio sulla natura delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503; Cass., 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi e’, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286).

1.5 Diversamente va argomentato in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), dove il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento e non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 12 maggio 2020, n. 8819; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286; Cass., 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., 22 settembre 2020, n. 19725).

Nella specie, tuttavia, la configurabilità della predetta situazione è stata correttamente esclusa in virtù del richiamo d’informazioni fornite da plurime fonti internazionali autorevoli ed aggiornate (e tra queste il rapporto Amnesty 2017-2018), puntualmente indicate in motivazione e tale apprezzamento non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nel lamentare l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, in relazione all’insufficiente aggiornamento delle fonti informative richiamate o all’utilizzo di alcune fonti non autorevoli, non è in grado d’indicare fonti diverse o più aggiornate dalle quali avrebbe potuto desumersi che nella sua regione di origine esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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