LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 17215/2020 proposto da:
K.J., rappresentato e difeso dall’Avv. Valentina Graziani, in virtù di mandato conferito in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di BRESCIA n. 2/2020, pubblicata in data 2 gennaio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 2 gennaio 2020, la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da K.J., nato in *****, avverso l’ordinanza del 26 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Brescia aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.
2. Il richiedente aveva dichiarato di avere avuto dei problemi con uno dei fratelli del padre, quest’ultimo morto avvelenato il 12 luglio 2012, per un terreno che aveva lasciato, coltivato a cacao, e che a causa di questo terreno aveva ferito con un fucile uno dei cugini, mandati dallo zio per prendere possesso del terreno.
3. La Corte di appello di Brescia ha condiviso le osservazioni del giudice di primo grado e ha evidenziato che, in ogni caso, anche a volere considerare la narrazione corrispondente al vero, si trattava comunque di un contenzioso di natura intrafamiliare; i giudici di secondo grado hanno anche evidenziato che il richiedente aveva commesso il delitto di lesioni volontarie gravissime, che costituiva una causa di esclusione della protezione internazionale come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 16, comma 1, lett. b); che la situazione del Ghana non era critica e pericolosa e lo stesso richiedente non aveva fatto alcun accenno alla situazione del suo paese, per cui non poteva essere accolta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, né quella di protezione sussidiaria; quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha precisato che non era stato dedotto nessun elemento specifico a favore della vulnerabilità soggettiva del richiedente, che aveva 22 anni e la madre e i fratelli in Ghana.
4. K.J. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
5. Il Ministero dell’Interno sì è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 e 27; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU; art. 16 della Direttiva Europea 2013/32/UE; nonché il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti e l’omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello fondato la propria decisione sulla credibilità del ricorrente soltanto sugli atti della Commissione territoriale e non avendo esaminato la situazione del paese di provenienza, in violazione dell’onere di cooperazione istruttoria.
1.1 La censura è inammissibile, perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, oltre che di mancanza assoluta di motivazione, di travisamento dei fatti e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
1.2 Ed invero, in tema di protezione internazionale, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, devono essere sottoposte, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ad un controllo di credibilità, avente ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (Cass., 7 luglio 2021, n. 19377).
1.3 Nel caso in esame la Corte ha correttamente proceduto all’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti la Commissione territoriale e al Tribunale e ha condiviso “le puntuali osservazioni contenute nell’ordinanza di primo grado, non contestate in concreto e specificamente nell’atto di appello”, affermando, inoltre, con ragioni del decidere non specificamente censurate dal ricorrente, che anche a volere ritenere credibile il racconto del ricorrente, si trattava comunque di “un contenzioso di natura intra familiare” e che sussisteva una causa di esclusione della protezione principale e sussidiaria in ragione del “delitto di lesioni volontarie gravissime” che il richiedente aveva riferito di avere commesso in danno del cugino (cfr. pag. 8 del provvedimento impugnato).
La Corte, inoltre, ha ritenuto condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale, considerando anche, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la situazione del paese di provenienza ed affermando che da tutti i rapporti internazionali emergeva che il Ghana era una delle democrazie più solide dell’intero continente africano, oltre che la seconda economia in Africa con tassi di sviluppo eccellenti; i giudici di secondo grado, poi, con una ragione del decidere nemmeno in questa caso specificamente censurata, hanno evidenziato che nemmeno il ricorrente, in sede di audizione, aveva fatto alcun accenno alla situazione del suo paese (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
1.4 L’apprezzamento in tal modo compiuto integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oppure per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., 2 luglio 2020, n. 13578; Cass., 19 giugno 2020, n. 11925). Una volta espresso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, il giudizio sulla natura delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503; Cass., 20 giugno 2018, n. 16275).
Non vi e’, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286).
1.5 Diversamente va argomentato in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), dove il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento e non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 12 maggio 2020, n. 8819; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286; Cass., 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., 22 settembre 2020, n. 19725).
1.6 Nella specie, tuttavia, la configurabilità della predetta situazione è stata correttamente esclusa in virtù del richiamo ai rapporti internazionali dai quali emergeva che il Ghana era una democrazia solida e con tassi di sviluppo eccellenti.
1.7 D’altra parte, le fonti richiamate dal ricorrente, oltre ad essere del tutto generiche in relazione alla vicenda personale dallo stesso raccontata, sono lungi dal confermare la sussistenza in Ghana di un conflitto armato, che, per come affermato da questa Corte, di recente, ricorre nelle situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nella quale due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio, purché detto conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza – tenuto conto dell’impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento – correrebbe individualmente, per la sua sola presenza su quel territorio, la minaccia contemplata dalla norma (Cass., 2 marzo 2021, nn. 5675 e 5676).
1.8 Il ricorrente, peraltro, indica alcune pronunce di questa Corte non idonee ad integrare una fonte informativa qualificata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, mentre, con riferimento alle fonti informative citate nell’ambito dell’esposizione del primo motivo di ricorso, non ha cura di precisare sotto quale profilo esse conterrebbero notizie confliggenti con quelle indicate dalla Corte territoriale, soprattutto avuto riguardo al principio statuito, anche di recente, secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19; l’errato e omesso esame dei fatti decisivi anche con riferimento alla integrazione sociale e lavorativa in Italia.
2.1 La censura è inammissibile.
2.2 Dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale viene riassunto il racconto fornito dal richiedente (cfr. pagine 4, 5 e 6) non si fa cenno ad alcun profilo di integrazione sociale e lavorativa che l’odierno ricorrente avrebbe dedotto nel corso del giudizio di merito ed anche in questa sede, in modo estremamente generico, il ricorrente di limita ad affermare che la vulnerabilità si rinviene nel fatto stesso che lo stesso era stato costretto a fuggire per i conflitti privati avuti con i familiari e nella mancanza di legami affettivi e di trovare un’adeguata occupazione nel paese d’origine.
2.3 Peraltro, la censura non si confronta nemmeno con la motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma che il richiedente aveva 22 anni e madre e fratelli in Ghana, così integrando un ulteriore profilo di inammissibilità della stessa.
2.4 Il motivo, dunque, si risolve nella mera istanza di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito, nel rispetto, peraltro, del principio statuito da questa Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, se il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi, che impongano di offrire tutela a situazione di vulnerabilità individuale, è comunque “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., 2 luglio 2020, n. 13573).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021