Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33670 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15507/2020 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università 11, presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ballerini Alessandra;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Bari, Ministero Dell’interno *****, Procura Generale Repubblica presso Corte Appello Napoli;

– resistente –

avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da M.B., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente nato nella parte meridionale del Gambia, orfano di padre e con la madre malata, si è visto costretto ad abbandonare il proprio paese di origine al fine di poter provvedere al sostentamento della famiglia.

La Corte d’appello, ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità rispetto alla decisione del tribunale, che aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale perché determinata esclusivamente da motivi economici. Per quanto ancora d’interesse, quindi, la medesima Corte non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,10,14 e 16, per erronea motivazione della ordinanza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, lett. c ter), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, e per omesso esame della domanda di asilo costituzionale di cui all’art. 10 Cost., comma 3.

Il primo motivo è inammissibile, perché generico e volto a contestare l’accertamento di fatto espresso dalla Corte di Appello, sulla situazione generale del paese di provenienza del ricorrente condotto sulla base delle fonti dalla stessa consultate, alle quali il richiedente contrappone altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta genericamente il giudizio della Corte d’appello (che richiama quello del tribunale) sulla situazione personale del richiedente, specie laddove evidenzia che nulla era stato dedotto su possibili ed eventuali situazioni di vulnerabilità in particolare, si rileva che nulla di rilevante è stato dedotto sul profilo integrativo (cfr. p. 13 primo cpv. del ricorso in cassazione).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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