LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19062/2020 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università
11, presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ballerini Alessandra;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, Pubblico Ministero Procura Generale Repubblica Corte Appello Bologna,
– resistente –
avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da A.I., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal proprio paese per timore di essere ucciso in quanto venuto a conoscenza di alcuni riti sacrificali praticati nel paese di origine. In particolare, il richiedente ha precisato di essere stato venduto dal padre per essere sacrificato a seguito della morte del re O.E.: dopo essere stato rapito veniva imprigionato in un edificio nel bosco, insieme ad altre persone ugualmente destinate ad essere sacrificate, ma grazie all’aiuto di un carceriere era riuscito a fuggire.
A sostegno della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la narrazione non credibile, pertanto, la Corte d’appello non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinata secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea e/o carente motivazione in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14,10 e 16, sempre in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per non aver la Corte d’appello indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive del ricorrente, ai fini della concessione della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale della zona di provenienza del ricorrente, condotto alla luce delle fonti consultate che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso.
Il secondo motivo è inammissibile, perché generico in quanto si consuma in astratte citazioni normative e giurisprudenziali e deduce lo studio della lingua italiana e la partecipazione a corsi d’informatica come idonei a sostenere l’esistenza di un percorso integrativo, in effetti non rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021