Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.33672 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22935/2020 proposto da:

O I.V., elettivamente domiciliato in Roma V.le Università

11, presso lo studio dell’avvocato Benzi Emiliano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ballerini Alessandra;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****, Pubblico Ministero Procura Generale Repubblica Corte Appello Genova;

– resistente –

avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame proposto da O I.V., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente, cristiano, ha riferito del timore di subire ritorsioni da parte di alcuni mussulmani, i quali avevano rivendicato in modo brutale, uccidendo l’autista di un caterpillar, la proprietà di un terreno che gli era stato affidato per la coltivazione da una compagnia, la *****, con l’aiuto del padre, esponente del partito *****.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto il racconto inverosimile e contraddittorio, avendo il ricorrente fornito diverse versioni, prima davanti alla Commissione territoriale e poi davanti al giudice sia in riferimento all’aggressione subita che in riferimento alla cronologia degli eventi, ed in buona sostanza la medesima Corte ha ritenuto il richiedente non credibile. La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento né dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinata secondo l’ipotesi di cui alla lett. c), in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo la Corte d’appello, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per erronea e/o carente motivazione in ordine alla valutazione della mancata sussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Error in procedendo per mancata istruttoria d’ufficio. Errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14,10 e 16, sempre in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (li) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per non aver la Corte d’appello indagato le particolari condizioni di vulnerabilità oggettive e soggettive del ricorrente, ai fini della concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello sulla situazione generale della zona di provenienza del ricorrente, condotto alla luce delle fonti consultate che il ricorrente contesta contrapponendovi altre fonti, ma in termini di mero dissenso.

Il secondo motivo è inammissibile, perché generico in quanto si consuma in astratte citazioni normative e giurisprudenziali e deduce lo studio della lingua italiana e la prestazione di servizi di volontariato per sostenere l’esistenza di un percorso integrativo in effetti non rilevante ai fini della concessione della protezione umanitaria, così come è irrilevante la presenza di una compagna con cui il ricorrente sta crescendo un figlio, avendo la Corte d’appello verificato che in Nigeria il ricorrente ha un’altra moglie e un altro figlio di circa nove anni.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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