LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Maria – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23338/2020 proposto da:
U.S., cittadino nigeriano, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Carotta, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1075/2020 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Con sentenza depositata in data 15.4.2020 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello presentato da U.S., cittadino della Nigeria richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dell’appellante avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
La Corte d’appello ha rigettato le domande c.d. di protezione maggiore in quanto ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del migrante ed escluso, in base alle COI consultate, che la zona di provenienza del richiedente (Lagos) versi attualmente in una situazione di conflitto armato generalizzato.
Il giudice del merito ha infine accertato che il migrante non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità sicché non ricorrevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
DIRITTO:
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte di appello ritenuto non credibile i fatti narrati ponendo a base del suo convincimento una motivazione apparente senza vagliare la domanda alla luce della situazione generale del Paese di provenienza Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice del gravame omesso di applicare l’art. 14, lett b e c, in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente.
Con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza per motivazione apparente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per non aver il giudice di appello valutato la vulnerabilità in relazione alle condizioni di vita del ricorrente allegate in giudizio ed omesso l’esame di un fatto decisivo.
I motivi nei termini in cui sono stati dedotti devono ritenersi inammissibili.
Va in primo luogo esclusa la ricorrenza del denunciato vizio di motivazione apparente, avendo la Corte del merito ampiamente esposto le ragioni di fatto sulle quali ha fondato il proprio convincimento in ordine sia all’inattendibilità del ricorrente (genericità della descrizione dello scontro fra gli appartenenti della setta nemica,stranezza del comportamento tenuto dal richiedente il quale dopo lo scontro avrebbe ripreso la sua vita normale cfr pag. 7 della sentenza;) sia all’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (mancanza di violenza generalizzata nella zona di provenienza del ricorrente) umanitaria (omessa allegazione di profili di vulnerabilità diversi da quelli ritenuti non credibili).
Ciò premesso, va ricordato che l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto ed osta al compimento degli approfondimenti istruttori officiosi cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria (Cass., Sez. 1, n. 33858 del 2020, Rv. 660736).
Peraltro, l’indagine concernente l’attuale situazione politica della Nigeria è stata in realtà condotta dal giudice d’appello il quale, sia pure in sede di verifica dei presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), ha rilevato come la zona di provenienza del richiedente non sia interessata da una violenza generalizzata fondando il suo convincimento sulle fonti di informazioni aggiornata debitamente indicate (cfr. pag. 12 della sentenza).
Non risulta, d’altro canto, che il ricorrente abbia allegato a sostegno delle domande fatti ulteriori rispetto alla dedotta persecuzione politica né che abbia espressamente richiesto di essere sentito a chiarimenti su aspetti del racconto contraddittori.
Infine i motivi, laddove lamentano l’erroneità degli accertamenti compiuti, si risolvono nella richiesta, inammissibile nella presente sede di legittimità, di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella compiuta dal giudice del merito e non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
E’ appena il caso di aggiungere che il ricorrente non ha individuato i fatti decisivi omessi che, ove esaminati dalla corte territoriale, avrebbero condotto all’accoglimento delle domande.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento dell’attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021