LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Maria – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29985/2020 proposto da C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Tacchi Venturi, per procura speciale su foglio separato e elettivamente domiciliato, in Verona presso lo studio del difensore, via Stella nr. 19;
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale, Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1546/2020 della CORTE D’APPELLO di Venezia depositata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
La Corte di appello di Venezia, con sentenza nr. 1546/2020,dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da K.S. avverso l’ordinanza del 28.2.2018 emessa dal Tribunale di Venezia nell’ambito del procedimento promosso ex art. 702 bis c.p.c..
Rilevava che dall’esame del fascicolo era emerso che le parti erano comparse in data 28.2.2018 e all’esito il Got si era ritirato in Camera di consiglio per la decisione ed alle ore 15 veniva data lettura del provvedimento sicché il termine per impugnare era decorso dalla data dell’udienza a prescindere dall’effettiva presenza dei legali.
Avverso tale sentenza C.S. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste solo formalmente il Ministero degli Interni.
Con un unico motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 702 quater, 134,176 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la Corte di appello che il provvedimento fosse stato pronunciato in udienza malgrado l’assenza delle condizioni di legge (inserimento dell’ordinanza nel verbale e la sua lettura in udienza).
La censura è inammissibile.
Il motivo non si confronta con il provvedimento impugnato la Corte ha infatti statuito, sulla base dell’esame del fascicolo d’ufficio che “in data 28.2.2018 ore 9,30 innanzi al got Dott B.M., compariva parte ricorrente che insisteva per l’accoglimento del ricorso e il giudice si ritirava in Camera di consiglio per la decisione,alle ore 15 era data lettura dell’ordinanza”.
Ora la censura nei termini in cui è stata proposta non spiega le ragioni per le quali la Corte di appello sarebbe incorsa nel denunciato error in procedendo limitandosi a contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa non consentita in questa sede di legittimità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021