Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.33692 del 11/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27500/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca D’oro, 184/190, presso lo studio dell’avvocato Gilda Martire, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA’ CIVILI;

IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA’ DUBLINO, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 67936 del Tribunale di Roma, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– I.S. ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso da lui proposto ai sensi dell’art. 27 del Regolamento UE n. 604/2013 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 bis e segg., avverso il provvedimento emesso il 3 settembre 2018 con il quale l’Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Germania;

– il tribunale ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto (i) la mancanza di asseriti documenti necessari, (ii) la mancanza di informazioni in merito all’iter di definizione della domanda di asilo precedentemente proposta in Germania nonché (iii) l’asserita violazione dell’art. 17 del Regolamento (c.d. clasuola discrezionale) e lo respinto dichiarando irripetibili le spese;

– la cassazione della decreto è chiesta sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 29, paragrafi 1 e 2 e dell’art. 27 del regolamento UEn. 604/2013 e dell’art. 113 c.p.c., per non avere il giudice rilevato che la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente era ormai inderogabilmente trasferita all’Italia, a seguito dell’omessa esecuzione del disposto trasferimento entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 29, paragrafo 2;

– ciò dal momento che dalla presa in carico avvenuta da parte della Germania in data 6/8/2018 il trasferimento avrebbe dovuto essere eseguito entro il 6/2/2019, il che non era avvenuto;

– rileva il collegio l’inammissibilità della censura per l’assorbente considerazione che la questione sollevata dal ricorrente non risulta essere stato dedotta con il ricorso che ha dato origine al decreto del Tribunale di Roma oggetto della presente impugnazione;

– pertanto, a prescindere dalla considerazione che l’art. 29, paragrafo 2 prevede che sia lo Stato membro competente, nel caso di specie la Germania, a far valere la liberazione dall’obbligo di riprendere in carico l’interessato richiedente asilo, il ricorrente non ha specificato dove aveva sollevato la questione che risulta, quindi, non ammissibile per la prima volta con il ricorso per cassazione;

– l’inammissibilità del ricorso comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente;

– il collegio rileva altresì l’inammissibilità in questa fase dell’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato depositata dal ricorrente;

– la Corte di cassazione non è infatti competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 – introdotto dalla L. n. 208 del 2015, art. 1 – che nell’imporre al giudice l’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione (cfr. Cass. 11677/2020);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2021

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