LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25053/2018 proposto da:
G.G.F. e G.B. rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Pasquale Di Paola, con studio in Varese, giusta procura in calce, elettivamente domiciliati in ROMA, via Gargano n. 26, presso lo studio dell’avvocato Carola Cicconetti;
– ricorrenti –
contro
M.V., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato e Gianleo Occhionero del foro di Asti e dall’avvocato Longo Lucio Laurita del foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Ugo De Carolis n. 77;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 324/2018 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 26.01.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.12.2020 dal Consigliere Dott. Maria Elena Mele.
RITENUTO
Che:
G.G.F., G.B., F.A. e M.V., impugnavano avanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni “prima casa”, in relazione all’acquisto di un immobile, ritenendo trattarsi di immobile di lusso.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’impugnazione dei contribuenti confermando che l’immobile dovesse reputarsi di lusso, alla luce del parere tecnico in atti, che aveva tenuto conto delle difficoltà di costruzione e di passaggio di mezzi, derivante dalle caratteristiche logistiche del terreno.
Avverso tale decisione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione in accoglimento del quale questa Corte, con ordinanza n. 14947 del 2017, cassava con rinvio la decisione della CTR affermando che, a fronte di una puntuale contestazione dei contribuenti riguardante le percentuali di incidenza del costo-valore dell’area, non aveva sostanzialmente discusso tale profilo, limitandosi ad affermare che la pretesa degli appellanti sarebbe stata “sganciata dalle risultanze processuali” e che sarebbe apparsa “più aderente e logica la motivazione della sentenza impugnata, che ritiene adeguato e proporzionato l’aumento del 50% del costo di costruzione”.
I soli G.G.F. e G.B. riassumevano il processo avanti alla CTR la quale, all’esito del giudizio di rinvio, rigettava l’appello.
I contribuenti propongono ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidato a due motivi e assistito da memoria.
Sì è costituito con controricorso M.V..
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ed in relazione all’art. 112 c.p.c., al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, e all’art. 118 disp. att. c.p.c., l’omessa motivazione o motivazione apparente da parte della sentenza impugnata sui motivi di gravame e, specificamente, sulla congruità dell’aumento del costo di costruzione base dell’immobile acquistato dai ricorrenti. Il giudice d’appello non avrebbe indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto adeguatO l’aumento del costo di costruzione operato dall’Amministrazione, ed in base al quale l’immobile acquistato dai ricorrenti era stato qualificato come di lusso.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969 con riferimento alle sanzioni irrogate ai ricorrenti con l’atto impugnato, il quale doveva ritenersi superato dallo ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a).
Il primo motivo è fondato ricorrendo il vizio denunciato dai contribuenti.
Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo di questa Corte, la sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, qualora risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, ovvero qualora la motivazione sia solo apparente, poiché si estrinseca in argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni della decisione, ossia qualora non siano indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora quando tali elementi siano indicati senza una adeguata disamina logico-giuridica, mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso difforme da quello preteso dalla parte (Cass., sez. 5, n. 32594 del 2019; Sez. un., n. 22232 del 2016, Rv. 641526 – 01).
Nella specie l’Amministrazione aveva disposto la revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa qualificando l’immobile dei ricorrenti come “di lusso” in applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 7 ritenendo che il costo del terreno coperto e di pertinenza superasse di una volta e mezzo il costo di costruzione. A tale conclusione era addivenuta sulla base del parere tecnico dell’Agenzia del territorio, applicando al corrispettivo di vendita una “incidenza area del 50%” in considerazione della scomoda ubicazione dell’immobile.
Dalla sentenza impugnata risulta che gli appellanti avevano contestato la percentuale di aumento del costo di costruzione del 50% applicata dall’Ufficio sostenendo che la notevole difficoltà degli automezzi dell’impresa di costruzione di accedere nei luoghi di lavoro per l’inesistenza di strutture adeguate avrebbe determinato un aggravio dei costi di costruzione ben maggiore di quella riconosciuta dall’Amministrazione. Nel rigettare tale motivo di appello, la CTR si è limitata ad osservare che la percentuale di maggiorazione del costo di costruzione applicata dall’Ufficio era congrua in relazione alle difficoltà di accesso da parte dei dipendenti della ditta di costruzione nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il giudice d’appello è addivenuto a tale conclusione senza affrontare specificamente le puntuali obiezioni mosse dai contribuenti e senza illustrare il percorso logico-giuridico seguito per escluderne la fondatezza.
Il secondo motivo resta assorbito.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR Lombardia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto (ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021