Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.33694 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8416-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MARICONDA;

– ricorrente successivo –

e contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MARICONDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8220/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo assorbiti i restanti.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate notificò a F.V. l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale, rettificandone il reddito ai fini Irpef, rideterminò il debito fiscale del contribuente.

L’atto impositivo era scaturito da una verifica espletata da militari della GdF nei riguardi alla società Auto One srl unipersonale, società a ristretta base partecipativa, di cui si riteneva che il F. fosse socio di fatto unitamente ad altri quattro partecipanti. A seguito dell’accertamento dei maggiori ricavi conseguiti dalla società, e dunque di una maggiore imposta, al F. fu imputato un maggior reddito da partecipazione, nella quota del 20%.

Il contribuente, che contestava la qualifica di socio di fatto e l’intero esito dell’accertamento, adì la Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con la sentenza n. 53/29/2013 rigettò il ricorso. La sentenza, impugnata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania” fu parzialmente riformata con la pronuncia n. 8220/33/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale prese atto della sentenza (n. 4556/07/2014 della CTR campana) con la quale, nel contenzioso già instaurato dalla società, i maggiori ricavi erano stati ridotti, con conseguente riduzione delle maggiori imposte accertate. Ridusse dunque proporzionalmente il maggior reddito da partecipazione del F..

Avverso la decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la sua cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.

Con autonomo ricorso il F. ha a sua volta impugnato la medesima sentenza, affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato un “atto di costituzione”.

I ricorsi sono stati riuniti assumendo lo stesso numero di ruolo. Nell’udienza pubblica del 9 giugno 2021 la causa è stata trattata in forma scritta e, all’esito, decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio del contraddittorio, non essendosi provveduto alla sua integrazione con la società e con gli altri soci;

con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il giudice regionale ha statuito nei riguardi del contribuente sulla base dell’esito del giudizio nei confronti della società, senza tuttavia che tale ultima decisione (n. 4556/07/2014, pronunciata dalla CTR campana) fosse passata in giudicato.

A sua volta il contribuente ha censurato la sentenza:

con il primo motivo per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza, che non ha esaminato la questione, proposta con l’atto d’appello, della sua estraneità alla compagine sociale Auto One s.r.l.;

con il secondo motivo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per nullità della sentenza, che, in luogo di decidere sulla estraneità del contribuente alla compagine sociale, ha ridotto il maggior reddito preteso dall’Ufficio, pronunciandosi su una questione mai proposta;

con il terzo per violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso senza la preventiva costituzione del litisconsorzio necessario con gli a(tri soci e con la società di fatto, la cui esistenza era prospettata dall’Amministrazione finanziaria e contestata da parte del F.;

con il quarto per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la contraddizione logica tra il riconoscimento di una società di fatto e la mancata integrazione del contraddittorio;

con il quinto per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sui motivi d’appello formulati dal contribuente.

Esaminando il primo motivo del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, comune per oggetto al terzo motivo del ricorso depositato dal F., essi sono fondati e vanno accolti. Entrambe le parti, sia pur con interessi distinti, si dolgono della mancata integrazione del contraddittorio nei riguardi della società e degli altri soci, per le ragioni appresso chiarite.

L’Agenzia delle entrate afferma la necessità di integrare il contraddittorio, per il litisconsorzio necessario tra società e soci, sebbene faccia riferimento alla giurisprudenza di legittimità relativa alle società di persone. Le ragioni addotte invece dalla difesa del contribuente rinviano all’oggetto del contenzioso, che sul piano logico in via prioritaria è ricondotto alla negazione della sua partecipazione alla compagine sociale.

Le ragioni del contribuente sono più pertinenti, sebbene occorra comunque precisare che la mancata costituzione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per la nullità di tutto il processo celebrato in violazione del litisconsorzio necessario. Prospettandosi infatti la necessità di risoluzione di questioni afferenti la configurabilità di una società di fatto, è manifesta la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra coloro che sono stati indicati come soci della compagine sociale, ossia, oltre il F., anche D.R.A.R., D.A., D.S.P., D.S..

Ebbene, nelle ipotesi in cui si contesti la configurabilità di una società di fatto, e comunque la partecipazione ad una società di fatto, questa Corte ha affermato che la controversia ai fini della pretesa tributaria comporta l’insorgenza del litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Si è in particolare avvertito che sussiste il litisconsorzio, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass., 25/06/2014, n. 14387; 27/09/2018, n. 23261; 3/10/2018, n. 24025). Infatti ogni controversia relativa alla stessa composizione del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. 12/03/2004, n. 5119).

Nel caso di specie la società risulta formalmente costituita come società a responsabilità limitata unipersonale, ma l’Amministrazione finanziaria, per taluni riscontri che assume siano stati raccolti in occasione della verifica, ritiene che ci si trovi di fronte ad una società di capitali a ristretta base partecipativi, collocando anche il F. tra i soci di fatto. La circostanza, al contrario contestata dal contribuente, impone pertanto una decisione sul punto. Ne’ a tal fine appare utile la sentenza che ha cassato la decisione del giudice regionale, avente ad oggetto l’accertamento fiscale condotto nei riguardi della società medesima, depositata nelle more del presente giudizio, a cui questo Collegio ha il potere di accesso, che ha deciso esclusivamente sulla correttezza della determinazione dei ricavi e dell’imponibile della società, rinviando al giudice di merito la decisione (Cass., 6/10/2020, n. 21389), senza tuttavia pronunciarsi sull’esistenza di una società di fatto partecipata anche dal F.. Quanto poi all’accenno formulato dalla difesa del contribuente relativamente alle decisioni di merito che avrebbero escluso la partecipazione degli altri soggetti alla società di fatto, trattasi di mere affermazioni, prive di riscontri documentali e soprattutto prive di prova sulla definitività di quelle decisioni. E’ certo tuttavia che, qualora eventuali pronunce definitive abbiano escluso tutti o parte degli altri quattro soci dall’appartenenza alla compagine sociale, il contraddittorio dovrà integrarsi solo nei confronti di coloro per i quali sia stata riconosciuta la qualità di socio di fatto, e, se tutti esclusi, con la sola società.

La sentenza va dunque dichiarata nulla per violazione del litisconsorzio necessario, e rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Napoli perché, previa costituzione del contraddittorio con la società e gli eventuali altri partecipanti alla società di fatto – (con l’eccezione già evidenziata), sia riesaminato il ricorso del contribuente. Il medesimo Collegio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso dell’Amministrazione finanziaria e il terzo motivo del ricorso riunito del F.V.. Assorbiti i restanti. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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