Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33698 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7760-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.C., D.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 18/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della VALLE D’AOSTA, depositata il 28/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 59/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, che aveva accolto il ricorso proposto da R.C. e D.A. avverso avviso di accertamento catastale, emesso dall’Agenzia del Territorio a seguito di richiesta di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, relativamente ad unità immobiliare, sita in *****, a cui l’Ufficio aveva attribuito la categoria A/1, anziché quella A/2;

le contribuenti sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 1142 del 1969, artt. 61 e 75, D.M. n. 29 del 1998) per avere la CTR ritenuto legittimo il riclassamento proposto dalla parte contribuente senza effettuare un’effettiva comparazione dell’immobile con altro aventi le stesse caratteristiche;

1.2. con il secondo motivo si lamenta la violazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9 per avere la CTR tenuto conto, nella valutazione della rendita catastale, di elementi ininfluenti come lo stato di deterioramento dell’immobile per incuria del proprietario;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate;

1.4. va premesso che l’avviso di rettifica di cui si discute è stato emesso a seguito di richiesta di parte contribuente che aveva proposto la variazione catastale, per “diversa distribuzione degli spazi interni”, dell’immobile in questione, in A/2 classe 1, a fronte di originario classamento in A/1 classe 2;

1.5. come si evince dalla sentenza impugnata, l’Ufficio ha effettuato una valutazione riferibile al criterio di stima diretto basato sul metodo sintetico comparativo, tenendo conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, già censito in categoria A/1, classe 2, ripristinando, dunque, il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte;

1.6. la valutazione dell’Ufficio, parimenti emerge dalla sentenza impugnata, è riferibile, quindi, al criterio di stima diretta, basato sul metodo sintetico comparativo (stima basata nel caso di specie mediante comparazione dell’immobile con “tutti gli alloggi situati nel condominio cui appartiene l’immobile in questione,… accatastati in A/1”), avendo tenuto conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, che già prima della denuncia di variazione era censito in categoria A/1, classe 2, ed essendosi l’Ufficio quindi limitato a ripristinare il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte, che aveva denunciato un notevole abbattimento della rendita catastale originaria per “diversa distribuzione degli spazi interni”, secondo le norme che regolano le operazioni dell’estimo catastale, fondate su metodologie comparative, e prescindendo, quindi, da eventuali elementi negativi del fabbricato, come quelli evidenziati, invece, nella relazione tecnica prodotta dalla Contribuente;

1.8. l’atto di attribuzione del classamento catastale ha, invero, natura di atto di giudizio o di valutazione e comporta un apprezzamento di valore dell’immobile alla luce della situazione esistente alla data di presentazione della domanda di accatastamento che, nella specie, è “la richiesta di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni” relativa all’immobile di parte contribuente;

1.9. ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere, invero, attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari, in quanto l’accatastamento ha riguardo alla situazione reale o di fatto, dovendo desumersi la classificazione dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative;

1.10. la CTR, nel valutare negativamente la correttezza dell’attribuito classamento catastale, risulta aver incentrato la decisione sul criterio comparativo e sulla intervenuta revisione catastale del 2006, accogliendo le deduzioni formulate dalla contribuente sulla sussistenza di elementi negativi che caratterizzano il fabbricato in relazione alla dedotta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare medesima ed il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, dando rilievo ad elementi inconferenti (“lo stato dei luoghi, che… si presenta con finiture interne ed esterne di tipo modesto,… riconducibile ad un alloggio di tipo popolare”, nonché la presenza di “un rilevante numero di alloggi (116), tutti classati in A/2, A/3 e A/4 circostanti al fabbricato oggetto di perizia e aventi caratteristiche costruttive tipologiche e funzionali molto simili all’alloggio de quo,…(ndr. il che) controbilancia la lettura comparativa del contesto censuario di riferimento”);

1.11. la CTR, quindi, ha erroneamente affermato la sussistenza di una variazione effettiva dello stato dell’immobile che implichi modifica nella consistenza delle singole unità immobiliari pur essendo incontestato che la richiesta di variazione era stata presentata dalla contribuente unicamente per una variazione che riguardava la diversa distribuzione degli spazi interni inidonei, come tali, ad intaccare l’originario classamento in A1 e quindi a giustificare una variazione al ribasso della classe, tenendo conto della sua situazione preesistente (caratteristiche costruttive, tecnologiche e ornamentali);

1.12. la CTR ha inoltre omesso di individuare specificamente le unità immobiliari aventi le medesime caratteristiche, e tuttavia collocate in una diversa classe o categoria, essendosi limitata genericamente a indicare l’esistenza di immobili circostanti aventi “caratteristiche costruttive tipologiche e funzionali molto simili” all’immobile in oggetto a fronte della comparazione effettuata dall’Ufficio con riguardo a “tutti gli alloggi situati nel condominio cui appartiene l’immobile in questione,… accatastati in A/1”;

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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