Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33700 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10229/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ALLEGHE FUNIVIE SPA, in persona nel legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Paniz, dall’Avv. Domenico Sagui Pascalin, e dall’Avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultima, piazza Gondar, n. 22;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, Sez. 26, n. 1593/26/15, depositata il 22 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate notificava alla società Alleghe Funivie spa un avviso di accertamento relativo al classamento di unità immobiliare ubicata nel Comune di Alleghe, distinta al foglio 28 mappale 93 di proprietà del Comune. Tale unità immobiliare è funzionale all’attività funiviaria, e destinata ad ospitare la piattaforma di imbarco, la cabina di controllo, il magazzino cabine e un deposito della stazione di valle dell’impianto di risalita “*****”. Con tale avviso, l’Ufficio attribuiva all’immobile la categoria catastale D/8 in luogo di quella E/1 proposta dalla contribuente con procedura DOCFA. Il provvedimento veniva impugnato avanti alla Commissione tributaria provinciale di Belluno che accoglieva il ricorso, annullando l’atto. Tale decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

L’Ufficio ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia affidato ad un motivo.

Ha resistito con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in L. 27 dicembre 2006, n. 286 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ricondotto l’impianto di risalita oggetto di classamento nella categoria del “trasporto pubblico”, ritenendo che rientrasse tra gli impianti classificati nella categoria E, in violazione della disposizione normativa richiamata. Ad avviso della ricorrente, l’impianto di risalita avrebbe unicamente finalità ludico/sportive e sarebbe realizzato da società privata che persegue profitti di natura imprenditoriale. Inoltre, il suo funzionamento sarebbe stagionale. Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato la natura esclusivamente commerciale ad uso delle piste sciistiche degli impianti di tale natura, i quali non sarebbero destinati al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale.

Il motivo non è fondato.

Il classamento degli impianti di risalita ha costituito oggetto di diverse pronunce di questa Corte, trattandosi di stabilire se essi debbano essere ricompresi nella categoria D/8, come sostenuto dall’Agenzia delle entrate, ovvero nella categoria E/1, come affermato dai contribuenti.

Il discrimine tra le due categorie è dato dalla circostanza che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili caratterizzati, dal punto di vista tipologico-funzionale, costruttivo e dimensionale, dall’essere sostanzialmente incommerciabili. E infatti, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, stabilisce che tra le unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale (Cass., Sez. 5, n. 2247 del 2021; Sez. 5, n. 34657 del 2019; Sez. 5, n. 10674 del 2019).

Ai fini della determinazione della rendita catastale di tali immobili, nonché di quelli a destinazione speciale (categoria D), la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 stabilisce che, nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, deve aversi riguardo alle istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 2012. Questa, nel definire i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili in parola, richiama la circolare n. 4 del 2007 la quale evidenzia come, ai fini del classamento nella categoria 1E, e specificamente nella categoria E/1 (“stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei”), sia necessario tener conto della funzione concretamente svolta dall’immobile, individuando le attività strettamente funzionali alla destinazione di stazione per il trasporto terrestre, marittimo e aereo, in modo da ricomprendervi solo quegli immobili o loro porzioni che ospitano tali attività. Sono, invece, escluse da tale categoria le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e tabacchi, i centri commerciali. La medesima circolare, inoltre, dispone che non debbano essere censiti in categoria E/1 gli impianti quali seggiovie, funivie e simili “quando hanno destinazione esclusivamente o prevalentemente commerciale in quanto non assimilabile a servizio di trasporto, ma al soddisfacimento di fini ricreativi, sportivi o turistico-escursionistici. In tale ultima ipotesi, di norma, le stesse vanno censite nella categoria D/8”.

Rientrano nella categoria D, ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8 gli immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni. Si tratta, pertanto, di immobili con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle previste alle categorie A, B, C.

Con riguardo agli impianti di risalita funzionali al servizio di piste sciistiche, questa Corte ha affermato che non sussiste il presupposto del classamento come “mezzo pubblico di trasporto”, che richiede una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolga un’esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell’uso delle piste sciistiche. Si e’, altresì, precisato che non può aver rilievo l’essere il servizio di trasporto degli utenti della seggiovia oggetto di concessione di pubblico servizio, atteso che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona affatto il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione (Cass. Sez. 6-5, n. 1442 del 20/01/2017; n. 1443 del 20/01/2017; Sez. 6-5, n. 4541 del 5/3/2015; Sez. 6-5, n. 3733 del 24/2/2015; n. 23608 del 2008).

Tale orientamento è stato di recente ribadito, affermandosi che “i fabbricati inclusi nella categoria catastale E’/1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale”. Ed inoltre che “gli immobili pertinenti agli impianti di risalita (sciovie, seggiovie, funivie), adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota, rientrano della previsione della categoria catasta le D/8, recante la previsione dei “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”” (Cass., Sez. 5, n. 6555 del 09/03/2020).

Diviene allora determinante, ai fini del classamento, accertare se l’impianto di risalita sia adibito in via esclusiva al servizio ludico/sportivo, ovvero se il medesimo sia utilizzabile, sia pure parzialmente, come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico. Non è invece dirimente la circostanza che l’installazione degli impianti di risalita e l’attività conseguente siano soggette a provvedimenti autorizzatori o concessori da parte di enti pubblici (v. Corte Cost. n. 130 del 2020), dovendosi piuttosto verificare se soddisfino esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione, o siano invece finalizzati a generare profitti per il tramite degli sport invernali.

In definitiva, dunque, è necessario accertare la destinazione concreta dell’impianto in quanto può costituire ragione dell’attribuzione della categoria E/1 “la circostanza che l’impianto non sia riservato ai praticanti degli sport invernali, essendo anche utilizzabile quale mezzo di trasporto, indispensabile per chiunque voglia accedere a determinati siti montani a fronte del pagamento della relativa tariffa” (Cass., Sez. 5, n. 5070 del 21/02/2019).

Tale accertamento in fatto va coordinato, inoltre, con il disposto normativo di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi da 40 a 45 conv. in L. n. 286 del 2006 che, intervenendo sulla materia dell’accatastamento dei beni in categoria E” ha previsto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 di comprendere “immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale od ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi evidenziando come dagli atti di causa emergeva che “l’impianto in questione funge anche da mezzo di trasporto a disposizione del pubblico e quindi non rientra tra gli impianti che recente giurisprudenza della Corte di cassazione esclude possano essere classificati in categoria E/1”.

In sostanza, il giudice d’appello, con accertamento in fatto al medesimo riservato, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’attribuzione della categoria E/1 avendo valutato che l’immobile oggetto di classamento è pertinente ad un impianto di risalita non riservato esclusivamente ad uso delle piste da sci, ma che funge anche da mezzo di trasporto pubblico.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Il progressivo consolidarsi della giurisprudenza richiamata giustifica la compensazione di tutte le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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