Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33703 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 6720 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

Contro

D.F.G., rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio Nicola Fortunato ed elettivamente domiciliata in Roma, Via di Monte Fiore, 22 presso lo studio dell’Avv. Stefano Gattamelata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2704 della Commissione tributaria regionale della Puglia depositata in data 30.12.20:14, notificata il 12.1.2015;

udita nella camera di consiglio del 9.3.2021 e, a seguito di riconvocazione, del 11.6.2021, la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia ha pronunciato nei ricorsi riuniti proposti, rispettivamente, dalla contribuente avverso la sentenza n. 861/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Taranto e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 302/1/12 in ordine a distinti avvisi di accertamento relativi ad IVA degli anni 2005 e 2006 recuperata in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Gli avvisi di accertamento hanno avuto origine dal medesimo controllo fiscale effettuato nei confronti delle società RUICAR s.r.l. e della ditta BROKER Auto delle quali è stata accertata la natura di società cartiere e la conseguente fittizietà delle operazioni di vendita da esse effettuate anche alla D.F..

In primo grado i ricorsi separatamente proposti dalla contribuente hanno avuto esiti opposti.

La D.F. ha proposto appello avverso la sentenza che l’ha vista soccombente.

L’Agenzia ha proposto appello avverso la sentenza che ha accolto il ricorso della contribuente.

La CTR, riuniti i ricorsi, ha accolto l’appello della contribuente e respinto quello dell’Agenzia.

I giudici di merito hanno ritenuto non assolto da parte dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova su essa gravante relativo alla conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode o dell’inserimento dell’operazione in una evasione commessa dall’emittente le fatture o da altro operatore.

A tal fine hanno valorizzato i seguenti elementi: l’effettivo acquisto dei beni ed il loro reale pagamento per un prezzo rientrante nei canoni delle normali operazioni commerciali, la conoscenza, da parte della contribuente, dei locali commerciali della RUICAR s.r.l. ove si recava a visionare le autovetture (luogo diverso rispetto alla sede amministrativa della società).

Le illustrate risultanze sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle degli avvisi di accertamento che hanno completamente trascurato il ruolo della contribuente nella frode.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia per due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Ha inoltre depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e artt. 2700 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo l’Agenzia, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, l’accertamento non avrebbe dovuto dimostrare la partecipazione attiva della contribuente alla frode ma la natura di cartiere delle società venditrici e la conoscenza o conoscibilità, da parte della D.F., di tale qualità.

2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 avendo trascurato la CTR di considerare il quadro probatorio complessivo risultante dagli avvisi di accertamento e le circostanze dell’effettivo coinvolgimento della contribuente nel meccanismo di frode creato dalla cartiera.

3. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, che impone al ricorrente il deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Nel caso di specie, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 12.1.2015, non risulta depositata copia autentica del provvedimento con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello senza che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo pec il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.

Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nel senso sin qui indicato la motivazione di Cass. Sez. 6-5, n. 19695 del 22 luglio 2019, con la quale è stato affermato il principio di diritto, qui condiviso, secondo cui “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente”.

3.1. In ogni caso, si osserva che il ricorso per cassazione (avviato per la notifica il 13.3.2015) non risulta essere stato notificato entro il temine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 30.12.2014) con la conseguenza che, ulteriormente, non è possibile ritenere procedibile il ricorso, in considerazione dell’orientamento secondo cui “pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (Cass. sez. 6-3. del 30 aprile 2019, n. 11386).

4. Da quanto esposto discende la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

La regolamentazione delle spese, ivi compreso il rimborso forfettario di Euro 200,00 (Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030, Rv. 656077) segue la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente grado di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 a titolo di rimborso forfettario, 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021 e, a seguito di riconvocazione, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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