LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16083/2014 R.G proposto da:
D.S.F., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Serpieri e Giammarco Navarra, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, alla via delle Quattro Fontane n. 161;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 525/38/13, pronunciata e depositata in data 18 dicembre 2013 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 aprile 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
D.S.F. ricorre con sei articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 525/38/13, pronunciata e depositata in data 18 dicembre 2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello principale della contribuente e quello incidentale dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef ed Irap dell’anno di imposta 2004;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza;
il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 16 aprile 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
con memoria, depositata in data 10 marzo 2021 unitamente alla documentazione allegata e notificata a controparte, la ricorrente ha rinunziato al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata della lite di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, chiedendo l’estinzione del giudizio.
CONSIDERATO
che:
con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata disposta con D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
la memoria, con i documenti allegati, risulta notificata a controparte, che non ha opposto alcun rilievo;
deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, in quanto in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083/2018);
inoltre, “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
PQM
La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021