LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23682-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
REAL ESTATE SERVICE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati CLAUDIO LUCISANO e SONIA VULCANO, che la rappresentano e difendono assieme all’Avvocato GIUSEPPE ZIZZO, giusta procura speciale estesa a margine del controricorso
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 15/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 29/2/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva respinto l’appello erariale e l’appello incidentale della Real Estate Services S.p.A. avverso la sentenza n. 144/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti avverso avviso di accertamento IRPEG 2006;
la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
CONSIDERATO
che:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di ***** dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, n. 29015, n. 29016, n. 29017, n. 29019, n. 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021