LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9536/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Giuseppe Russo Corvace, Marco Emma e Laura Trimarchi, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Scrofa n. 57;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/3/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, depositata in data 27/1/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31 maggio 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
Con avviso di liquidazione n. *****, l’Ufficio riqualificò, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 (Tur), art. 20, l’atto stipulato tra la Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (d’ora in poi anche “Terna” o “la contribuente”) e Rete Rinnovabile s.r.l. (d’ora in poi, anche “RTR”), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Terna impugnò dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall’ufficio.
La CTP accolse il ricorso.
Su appello dell’Ufficio, la CTR del Lazio confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
Resiste Terna con controricorso.
Terna, a ridosso dell’adunanza, ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
1. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell’attribuzione dello ius aedificandi di impianti fotovoltaici in favore dell’affittuario sul fondo oggetto del contratto; nell’obbligo in capo all’affittuario di provvedere alla manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti fotovoltaici; nell’acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del fondo al termine del rapporto di affitto.
Queste “deviazioni” dallo schema tipico dell’affitto giustificherebbero la riqualificazione del contratto quale contratto costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a Rete Rinnovabile, considerato anche che al contratto di locazione/affitto è estranea la facoltà attribuita al conduttore di trasformare l’immobile oggetto del contratto.
Secondo l’Agenzia ricorrente, quand’anche si volesse sostenere che civilisticamente il contratto concluso dai paciscenti sia riconducibile alla locazione/affitto, dal punto di vista tributario, in base ad una interpretazione volta a reprimere gli intenti elusivi delle parti, autorizzata dall’art. 20 Tur, quello stesso contratto deve essere inteso quale costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a Rete Rinnovabile, considerate le clausole che lo allontanerebbero dallo schema causale tipico della locazione/affitto.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Nel ricondurre il rapporto voluto dalle parti al contratto di affitto la CTR non ha violato alcuna norma di legge, muovendosi piuttosto nell’ambito dei confini dei suoi compiti istituzionali di accertamento della volontà negoziale delle parti.
Tale accertamento non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della carenza di motivazione e dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; vizi che non si riscontrano nella sentenza qui impugnata.
Ne’ si rinviene, nella sentenza della CTR impugnata, alcuna violazione di legge sostanziale con riferimento al procedimento ermeneutico che ha portato i giudici di appello a qualificare come affitto il contratto da essi esaminato (Cass., sez. 6-3, n. 3590/2021).
2.2. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021
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