Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33779 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3709-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C., EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/IV/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 18/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 38/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila che aveva accolto il ricorso proposto da F.C. e V.A. avverso cartella esattoriale per imposta di registro 2001;

F.C., Equitalia Sud S.p.A. ed V.A. (a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio) sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito nella L. n. 156 del 2005, nonché del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38” per avere ritenuto tardivamente effettuata la notifica della cartella impugnata oltre il termine biennale di cui al citato art. 25;

1.2. la censura è fondata;

1.3. il Giudice d’appello ha inteso applicare alla fattispecie la disciplina dei termini prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, così come innovata dal D.L. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni in L. n. 156 del 2005;

1.4. tale disciplina regola, tuttavia, i termini di notificazione della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, nei cui confronti procede, per le ipotesi in cui all’avviso di accertamento o all’atto impositivo non sia seguita alcuna impugnazione, non anche quando all’atto dell’Amministrazione finanziaria abbia fatto seguito l’impugnazione del contribuente e un contenzioso, definitosi infine con sentenza passata in giudicato come nel caso in esame (circostanza di cui è dato atto anche nella sentenza impugnata);

1.5. in questa seconda ipotesi il diritto di credito si prescrive, infatti, nell’ordinario termine decennale, ex art. 2953 c.c., in quanto il titolo in base al quale la riscossione viene intrapresa non è più l’atto amministrativo ma la sentenza, che, pronunciando sul rapporto, ne conferma la legittimità(cfr. Cass. n. 5837 del 2011; orientamento consolidato ed univoco: v. ex multis Cass. n. 330 del 2014; Cass. n. 16730 del 2016; Cass. n. 9076 del 2017, Cass. n. 8105 del 2019 in motiv.);

1.6. nella specie, la riscossione è pacificamente riferibile all’accertamento derivante da sentenza passata in giudicato sicché nessuna decadenza poteva ritenersi operante con riferimento alla notificazione della cartella esattoriale, essendo l’azione di riscossione soggetta al solo termine prescrizionale decennale, rispettato dal concessionario della riscossione;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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