Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33791 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27265/2014 R.G. proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Isabella Perrone, elett. dom. presso quest’ultimo nello studio in Usmate Velate, via Leonardo da Vinci 27;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Serlio 8/2, presso lo studio del procuratore Avvocato Domenico Albanese;

– intimata –

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo 426 C/D;

-intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik

RILEVATO

che:

– S.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1353/2014, depositata il 13 marzo 2014, che aveva accolto il ricorso di Equitalia Nord S.p.A. contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva annullato l’atto di intimazione di pagamento per Iva 1993;

– il ricorso è affidato a due motivi; i convenuti non si sono costituiti;

– con istanza del 2 aprile 2021, il contribuente ha dichiarato di avere presentato, domanda di adesione alla definizione agevolata D.L. 23 gennaio 18, n. 119, ex art. 3, comma 8 (convertito con L. 17 dicembre 2018, n. 136) e D.L. n. 34 del 2019, art. 16-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, accolta come da comunicazione dell’agente per la riscossione, e di rinunciare al giudizio;

– la dichiarazione di rinuncia – quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio – se non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), vale comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa e determina pertanto l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01; Cass. n. 15980/2006);

– nulla per le spese non essendosi i convenuti costituiti in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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