LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 32375/2019 proposto da:
C.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE VERLATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a due motivi, C.A., cittadino originario della Costa d’Avorio, ha impugnato il decreto del Tribunale di Venezia reso pubblico il 18 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. – In via preliminare all’esame dei motivi di censura, va rilevato che, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata ai fini del ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, non è idonea – alla stregua del principio di diritto enunciato da Cass., S.U., n. 15177/2021 – ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
2. – Tuttavia, successivamente a detta pronuncia, questa Corte (con ordinanza interlocutoria n. 17970/2021) ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, p. 11, della direttiva 2013/32/UE (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale), nonché agli artt. 18, 19, p. 2 e 47 della Carta dei diritti UE e agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata dalla anzidetta sentenza delle Sezioni Unite, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
3. – Il Collegio ritiene, dunque, di dover attendere la decisione della Corte costituzionale riguardo al sollevato incidente di costituzionalità e, pertanto, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021