Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33822 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 32686/19 proposto da:

-) N.A., elettivamente domiciliato a Milano, v. Lamarmora n. 42, difeso dall’avvocato Daniela Gasparin in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 16.9.2019 n. 7479;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

RILEVATO IN FATTO

Che:

la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l’attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 septies.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21);

che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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