LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 31742/19 proposto da:
-) F.M., elettivamente domiciliato a Isernia, v. XXIV Maggio n. 33, presso l’avvocato Paolo Sassi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 5.9.2019 n. 2026;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
RILEVATO IN FATTO
Che:
la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l’attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 septies.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21);
che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021