LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 32686/19 proposto da:
-) O.L., elettivamente domiciliato a Isernia, v. XXIV Maggio n. 33, presso l’avvocato Paolo Sassi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 17.9.2019 n. 2102;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
RILEVATO IN FATTO
Che la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l’attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 septies.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
questa Corte, con ordinanza adottata nella camera di consiglio odierna ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma (ordinanza 17970/21);
che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021