Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33836 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 33281/19 proposto da:

-) B.A.S., elettivamente domiciliato a Milano, v. Alfonso Lamarmora n. 42, presso l’avvocato Stefania Santilli che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 26.9.2019 n. 7582;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

RILEVATO IN FATTO

Che, la procura speciale conferita dal ricorrente al proprio difensore non reca l’attestazione della autenticità della data di conferimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3 septies.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, questa Corte, con ordinanza n. 17970/21, ha dubitato della legittimità costituzionale della suddetta norma;

che appare pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Consulta.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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