Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.33846 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8101-2019 proposto da:

COMUNE DI CARMIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO CHIERRONI;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BRUNO CAMPAGNI e VINCENZO RAVONE;

– controricorrente –

nonché contro R.M., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5244/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LOCATELLI GIUSEPPE, il quale conclude per il dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/9/2018 il Consiglio di Stato, pronunziando su riuniti giudizi, ha respinto i gravami interposti dal Comune di Carmignano nonché dai sigg. R.M. e G.A. in relazione alla pronunzia Tar Toscana n. 394 del 2013, di accoglimento del ricorso proposto dal sig. P.R. di annullamento della concessione edilizia in sanatoria D.D. 16/3/2007 rilasciata alla R. avente ad oggetto l'”ampliamento volumetrico in assenza di licenza edilizia, via delle *****”.

Avverso la suindicata pronunzia il Comune di Carmignano propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorsi il P..

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte del /1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per tardività della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3,24 e 111 Cost. e art. 362 c.p.c., D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 91, art. 110, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del R.D. n. 1175 del 1933, artt. 3143 ss., artt. 3,24,111 Cost., art. 362 c.p.c., D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7,891,110, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Si duole che il Consiglio di Stato abbia rigettato la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione dell’A.G.A. in favore del TSAP, pur essendo nel caso “indiscutibile che l’asserita illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata… sia stata dedotta in relazione alla realizzazione dell’immobile in violazione della distanza di 10 metri dal Torrente Furba”.

Lamenta che il Consiglio di Stato abbia erroneamente rigettato altresì l’eccezione, del pari sollevata “nella memoria di replica del 25 gennaio 2018", relativa all'”inammissibilità del gravame proposto dal signor P. in quanto introdotto con ricorso straordinario al Capo dello Stato in materia devoluta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”, trattandosi di ipotesi di “difetto assoluto di giurisdizione”, in quanto “il gravame era ab origine inammissibile, con la conseguente definitività ed inoppugnabilità della concessione in sanatoria rilasciata… alla R.”.

Va pregiudizialmente osservato che, come fondatamente eccepito dall’odierno controricorrente e rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, sulla questione di giurisdizione si è formato il giudicato implicito per tardività della relativa eccezione.

Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di porre in rilievo, l’interpretazione dell’art. 37 c.p.c. (secondo cui il difetto di giurisdizione “e’ rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”) deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sicché il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti, nonché rilevato anche d’ufficio dal giudice, fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (v. Cass., Sez. Un., 9/10/2008, n. 24883).

Con particolare riferimento al processo amministrativo si è ulteriormente sottolineato che ove come nella specie il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato sul punto il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all’art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell’ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale (v. Cass., Sez. Un., 20/11/2020, n. 26497).

Si è al riguardo altresì precisato che il passaggio in cosa giudicata di una pronuncia del giudice, recante statuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rapporto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoria (v. Cass., Sez. Un., 10/12/2020, n. 28179; Cass., Sez. Un., 13/10/2011, n. 21065).

Orbene, nella specie il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta eccepito per la prima volta nel giudizio di gravame solo con la “memoria di replica del 25 gennaio 2018”, e pertanto oltre il suindicato limite al riguardo da queste Sezioni Unite indicato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente P., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge dispositivo in favore del controricorrente P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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