Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33861 del 12/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31099-2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PAMPHILI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA;

– ricorrenti –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. S.O., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua domanda il richiedente dedusse di aver lasciato il paese per la paura di essere ucciso dai vicini di casa che lo avevano minacciato di morte per questioni riguardanti la proprietà di un terreno che rivendicavano. Il ricorrente si ammalò e il medico gli suggerì di allontanarsi dal ***** in quanto gli era stato fatto un sortilegio. Per tali ragioni giunse in Italia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento S.O. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Potenza, che decreto n. 2023/2019, pubblicato il 16 settembre 2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:

a) inattendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da S.O. con quattro motivi di ricorso.

Il Ministero non presenta difese.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito alla valutazione di credibilità del ricorrente, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il racconto del richiedente senza applicare i parametri di valutazione imposti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.

5.2. Con il secondo motivo il richiedente lamenta la nullità del decreto e del procedimento in relazione all’art. 115 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe fondato il suo giudizio di non credibilità su errori di percezione del contenuto delle dichiarazioni.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in merito al riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 27. In particolare, il Tribunale non avrebbe svolto alcuna indagine per accertare la situazione presente in Ghana mancando al riguardo alcun riferimento a fonti ufficiali e attuali.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omesso esame delle condizioni di salute allegate dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il ricorrente avrebbe allegato una copiosa documentazione sanitaria al fine di dimostrare il suo stato di salute.

6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021

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