LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31173-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZ. DI CAGLIARI;
– intimati –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. R.S., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento della sua domanda il richiedente dedusse di aver lasciato il ***** temendo per la propria incolumità. Ha raccontato che dopo aver ottenuto un prestito dal sindaco quest’ultimo aveva violentato la moglie e ucciso la figlia per l’impossibilità del richiedente di ripagare il debito contratto. Per queste ragioni fuggì e dopo un lungo viaggio attraverso la Libia giunse in Italia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento R.S. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari, che decreto n. 2591/2019, pubblicato il 10 settembrec2019, ha rigettato il reclamo. Il Tribunale ha ritenuto:
a) inattendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Il decreto è stata impugnato per cassazione da R.S. con quattro motivi di ricorso.
Il Ministero non presenta difese.
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda sullo status di rifugiato, violando il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 5. Il Tribunale avrebbe erroneamente ricondotto le ragioni della fuga a questioni di carattere economico senza considerare che nel caso di rimpatrio egli subirebbe il concreto rischio di essere perseguitato.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione sussidiaria, non ritenendo sussistente il “danno grave” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b). I giudici di merito si sarebbero concentrati unicamente sulla presenza o meno di una violenza generalizzata nel paese di origine ma mancherebbe un approfondimento istruttorio in merito alla presenza di un danno grave.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione sussidiaria senza svolgere un adeguato approfondimento istruttorio in merito alle condizioni attuali presenti in *****. Si avrebbe dunque una violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) e art. 3.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente impugna il decreto nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente in riferimento al paese di origine.
6. Il collegio ritiene opportuno rinviare la causa a Nuovo Ruolo considerando che con l’ordinanza n. 17970/2021 la Terza Sezione Civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui, secondo l’interpretazione adottata nell’esercizio della funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite, con sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, da ritenersi diritto vivente, prevede che la mancanza della certificazione della data di rilascio della procura da parte del difensore, limitatamente ai procedimenti di protezione internazionale, determini la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2021